TITOLO III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO III - IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE
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Sanzioni
Amministrative
Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972,80 euro
Richiami all’Art. 77:
Articolo 78 - Obblighi dei lavoratori
1. In ottemperanza a quanto previsto dal
i lavoratori si sottopongono al
programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi
del
2. In ottemperanza a quanto previsto dal
i lavoratori utilizzano i DPI messi a loro
disposizione conformemente all’informazione e alla formazione ricevute e all’addestramento eventualmente
organizzato ed espletato.
3. I lavoratori:
a) provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione;
b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.
4. Al termine dell’utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI.
5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o
inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.
Articolo 79 - Criteri per l’individuazione e l’uso
1. Il contenuto del
costituisce elemento di riferimento per l’applicazione di quanto previsto
al
e
2. Con Decreto del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, sentita la Commissione consultiva permanente di cui al
tenendo conto della natura,
dell’attività e dei fattori specifici di rischio sono indicati:
a)
i criteri per l’individuazione e l’uso dei DPI;
b)
le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità delle misure di protezione collettiva, si rende
necessario l’impiego dei DPI.
2-bis. Fino alla adozione del decreto di cui al
restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale in data 2 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1 giugno
2001
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Richiami all’Art. 79:
Richiami al Titolo III, Capo II:
CAPO III - IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE
Articolo 80 - Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura
elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione
ed, in particolare, da quelli derivanti da:
a)
contatti elettrici diretti;
b)
contatti elettrici indiretti;
c)
innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e
radiazioni;
d)
innesco di esplosioni;
e)
fulminazione diretta ed indiretta;
f)
sovratensioni;
g)
altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.
2. A tale fine il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi di cui al
tenendo in
considerazione:
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Nota personale:
il D.M. 2 maggio 2001 è stato pubblicato nel S.O. n. 226 della Gazzetta Ufficiale n. 209 dell’8 settembre 2001.