D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 84

TITOLO II - LUOGHI DI LAVORO
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
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Articolo 65 - Locali sotterranei o semisotterranei
1. È vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei.
2. In deroga alle disposizioni di cui al
,
possono essere destinati al lavoro locali chiusi sotterranei o
semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi il datore di lavoro provvede ad
assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.
3. L’organo di vigilanza può consentire l’uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei anche per altre
lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad emissioni
di agenti nocivi, sempre che siano rispettate le norme del presente Decreto Legislativo e si sia provveduto ad
assicurare le condizioni di cui al
.
Sanzioni
Penali
Sanzioni per il datore di lavoro
,
2
:
arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro
[
]
Articolo 66 - Lavori in ambienti sospetti di inquinamento
1. È vietato consentire l’accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti
e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata previamente
accertata l’assenza di pericolo per la vita e l’integrità fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo
risanamento dell’atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei. Quando possa esservi dubbio sulla
pericolosità dell’atmosfera, i lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del
lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione. L’apertura di accesso a detti luoghi deve avere dimensioni
tali da poter consentire l’agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.
Sanzioni
Penali
Sanzioni per il datore di lavoro
:
arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro
[
]
DECRETI COLLEGATI
Articolo 67 - Notifiche all’organo di vigilanza competente per territorio
47
1. In caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonchè nei casi di
ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti, i relativi lavori devono essere eseguiti nel rispetto della normativa
di settore e devono essere comunicati all’organo di vigilanza competente per territorio i seguenti elementi
informativi: a) descrizione dell’oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse; b)
descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti.
2. Il datore di lavoro effettua la comunicazione di cui al
nell’ambito delle istanze, delle segnalazioni o
delle attestazioni presentate allo sportello unico per le attività produttive con le modalità stabilite dal regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. Entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per
la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate, secondo criteri di semplicità e di
comprensibilità, le informazioni da trasmettere e sono approvati i modelli uniformi da utilizzare per i fini di cui al
presente articolo.
3. Le amministrazioni che ricevono le comunicazioni di cui al
provvedono a trasmettere in via telematica
all’organo di vigilanza competente per territorio le informazioni loro pervenute con le modalità indicate dal
2
.
4. L’obbligo di comunicazione di cui al
si applica ai luoghi di lavoro ove è prevista la presenza di più di tre
lavoratori.
5. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al
trovano applicazione le disposizioni di cui al
.
Sanzioni
Amministrative
Sanzioni per il datore di lavoro
,
2
:
sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972.80 euro
[
Art. 68, co. 1, lett. c)
]
47
Articolo modificato dall’art. 32 del Decreto-Legge 21/06/2013, n. 69 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia” (G.U. n.144 del 21/6/2013
- S.O. n. 50) convertito con modificazioni dalla Legge 9/08/2013, n. 98 (G.U. n. 194 del 20/08/2013 - S.O. n. 63);
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