D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 85

TITOLO II - LUOGHI DI LAVORO
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO II - SANZIONI
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CAPO II - SANZIONI
Articolo 68 - Sanzioni per il datore di lavoro
1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.740,00 a 7.014,00 euro per la violazione del
66
;
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro per la violazione degli
,
e
e
2
;
c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972.80 euro per la violazione del
e
2
.
2. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di
lavoro di cui al
,
1.2
,
1.3
,
1.4
,
1.5
,
1.6
,
1.7
,
1.8
,
1.9
,
,
,
,
,
,
2.1
,
2.2
,
3
,
4
,
6.1
,
6.2
,
6.3
,
6.4
,
6.5
,
e
6.6
,
è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 1,
lettera b). L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.
Richiami al Titolo II:
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