D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 41

TITOLO I - PRINCIPI COMUNI
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
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Dipartimento della protezione civile e il Ministero dell’interno, sentita la Commissione consultiva permanente per la
salute e sicurezza sul lavoro.
4. Il presente Decreto Legislativo si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai
soggetti ad essi equiparati, fermo restando quanto previsto dai
del
.
5. Nell’ipotesi di prestatori di lavoro nell’ambito di un contratto di somministrazione di lavoro di cui agli articoli 20, e
seguenti, del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 27
6
(
N
)
,
e successive modificazioni, fermo restando quanto
specificamente previsto dal comma 5 dell’articolo 23 del citato Decreto Legislativo n. 276 del 2003
(
N
)
,
tutti gli
obblighi di prevenzione e protezione di cui al presente Decreto sono a carico dell’utilizzatore
.
6. Nell’ipotesi di distacco del lavoratore di cui all’articolo 30 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276
(
N
)
,
e
successive modificazioni, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo
l’obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo
svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato. Per il personale delle pubbliche amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 16
5
(
N
)
,
che presta servizio con rapporto di
dipendenza funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, organi o autorità nazionali, gli obblighi di cui al
presente Decreto sono a carico del datore di lavoro designato dall’amministrazione, organo o autorità ospitante.
7. Nei confronti dei lavoratori a progetto di cui agli articoli 61, e seguenti, del Decreto Legislativo 10 settembre
2003, n. 27
6
(
N
)
, e successive modificazioni, e dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all’articolo 409, primo
comma, n. 3, del Codice di procedura civil
e
(
N
)
,
le disposizioni di cui al presente Decreto si applicano ove la
prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente.
8. Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio, ai sensi dell’articolo 70 e
seguenti del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 27
6
(
N
)
,
e successive modificazioni e integrazioni, il presente
Decreto Legislativo e tutte le altre norme speciali vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute si applicano
con esclusione dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l’insegnamento privato
supplementare e l’assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.
9.
Fermo restando quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 877, ai lavoratori a domicilio ed ai
lavoratori
che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati trovano applicazione gli
obblighi di informazione e formazione di cui agli
e
37
.
Ad essi devono inoltre essere forniti i necessari
dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate. Nell’ipotesi in cui il datore di
lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle
disposizioni di cui al
Titolo III
.
10. A tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante
collegamento informatico e telematico, compresi quelli di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n. 7
0
(
N
)
,
e di cui all’Accordo-Quadro Europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002, si applicano le
disposizioni di cui al
,
indipendentemente dall’ambito in cui si svolge la prestazione stessa. Nell’ipotesi in
cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi
alle disposizioni di cui al
Titolo III
. I lavoratori a distanza sono informati dal datore di lavoro circa le politiche
aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine alle esigenze relative ai videoterminali
ed applicano correttamente le Direttive aziendali di sicurezza. Al fine di verificare la corretta attuazione della
normativa in materia di tutela della salute e sicurezza da parte del lavoratore a distanza, il datore di lavoro, le
rappresentanze dei lavoratori e le autorità competenti hanno accesso al luogo in cui viene svolto il lavoro nei limiti
della normativa nazionale e dei contratti collettivi, dovendo tale accesso essere subordinato al preavviso e al
consenso del lavoratore qualora la prestazione sia svolta presso il suo domicilio. Il lavoratore a distanza può
chiedere ispezioni. Il datore di lavoro garantisce l’adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento del lavoratore
a distanza rispetto agli altri lavoratori interni all’azienda, permettendogli di incontrarsi con i colleghi e di accedere
alle informazioni dell’azienda, nel rispetto di regolamenti o accordi aziendali.
11. Nei confronti dei lavoratori autonomi di cui all’articolo 222
2
(
N
)
del Codice civile si applicano le disposizioni di cui
agl
i
e
26
.
12. Nei confronti dei componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bi
s
(
N
)
del Codice civile,
dei coltivatori
diretti del fondo, degli artigiani e dei piccoli commercianti
e dei soci delle società semplici operanti nel settore
agricolo si applicano le disposizioni di cui all
.
12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 26
6
(
N
)
,
dei volontari che effettuano servizio
civile, dei soggetti che prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso di spese,
in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni
sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, e successive modificazioni, nonché nei confronti di tutti i soggetti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
si applicano le disposizioni di cui al
l'
del presente decreto. Con accordi tra i soggetti e le associazioni o
gli enti di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al
.
Ove uno dei soggetti di cui al
svolga la sua prestazione nell'ambito di un'organizzazione di un datore
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