INTERPELLI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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“correttivo” al D.Lgs. n. 81/2008), è dato leggere quanto segue:
“
iene modificato in modo che non
sia necessaria la redazione del piano di sicurezza e coordinamento (P.S.C.) quando sia necessario garantire la
continuità nella fruizione di servizi essenziali per la popolazione”.
Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.
La Commissione ritiene opportuno rimarcare come la previsione del
el D.Lgs. n.
81/2008 e successive modifiche e integrazioni si riferisca anche ad ipotesi nelle quali è necessario contemperare
tra loro esigenze di livello costituzionale, quali la tutela della salute e sicurezza sul lavoro e l’erogazione (o la
continuità nella erogazione) di servizi pubblici essenziali per la popolazione. In simili situazioni, il Legislatore ha
ritenuto opportuno favorire la rapidità nello svolgimento dei lavori prevedendo che i medesimi lavori si possano
svolgere anche senza la redazione di un PSC. Ciò, beninteso, ferma restando la necessità di applicare, senza altre
eccezioni, ogni altra disposizione del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni (e, in particolare, del
che regolamenta i lavori nei
“cantieri temporanei e mobili”
del medesimo decreto legislativo).
In relazione a tale regolamentazione legislativa, la Commissione ritiene che i lavori necessari a garantire la
continuità nell’erogazione di servizi essenziali per la popolazione (quali, ed esempio, quelli relativi alla erogazione
di acqua, energia elettrica, gas o alla funzionalità delle reti informatiche) possano essere effettuati senza necessità
di redazione del PSC a condizione che essi siano lavori necessari a fronteggiare una emergenza nella erogazione
o comunque garantire la continuità della erogazione dei servizi essenziali per la popolazione, la cui interruzione
determina in ogni caso l’insorgere di un’emergenza. In questo senso
del predetto D.Lgs. n.
81/2008 prevede che il PSC possa non essere redatto per quei lavori la cui esecuzione immediata è necessaria
per prevenire incidenti imminenti.
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - Ing. Giuseppe PIEGARI
INTERPELLO N. 4/2013 del 02/05/2013 - Servizi igienico assistenziali (art. 63 comma 1 e
allegato IV del D.Lgs. 81/2008)
Oggetto
:
D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni -
risposta al quesito relativo ai “servizi
igienico assistenziali” (art. 63, comma 1, e allegato IV del D.Lgs. n. 81/2008).
Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza di interpello per conoscere il
parere di questa Commissione in merito alla corretta interpretazione dell
del D.Lgs. n. 81/2008 e
successive modifiche e integrazioni ed, in particolare, dei
dell’Allegato IV. Il
dell’Allegato IV prevede che:
nei luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze deve essere messa a
disposizione dei lavoratori acqua in quantità sufficiente, tanto per uso potabile quanto per lavarsi
; mentre il
dell’Allegato IV recita:
i lavoratori devono disporre, in prossimità dei loro posti di lavoro, dei locali di riposo,
degli spogliatoi e delle docce, di gabinetti e di lavabi con acqua corrente calda, se necessario, e dotati di mezzi
detergenti e per asciugarsi
.
Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.
Nei casi in cui un luogo di lavoro è posto all’interno di un ambiente ben definito e circoscritto, considerando che la
norma impone al Datore di Lavoro di mettere a disposizione del lavoratore i servizi igienico - assistenziali nel luogo
di lavoro o nelle sue immediate vicinanze, si ritiene che il Datore di lavoro assolva al suo obbligo purché questi
servizi, anche se non in uso esclusivo, siano fruibili dai lavoratori liberamente, facilmente e senza aggravio di costo
per loro e nel rispetto delle norme igieniche.
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - (Ing. Giuseppe PIEGARI)
INTERPELLO N. 5/2013 del 02/05/2013 - Valutazione del rischio stress lavoro-correlato
Oggetto
:
D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni -
risposta al quesito relativo alla
valutazione del rischio stress lavoro-correlato, disciplinata dall’art. 28, comma 1 e comma 1-bis, D.Lgs. n. 81/2008
e successive modificazioni e integrazioni
.
La Federazione italiana Metalmeccanici ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa
Commissione se anche nel caso della valutazione del rischio stress lavoro-correlato, il datore di lavoro non possa