D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 689

INTERPELLI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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sperimentare in modo concreto il mondo del lavoro, attraverso una formazione e un addestramento pratico
direttamente in azienda.
Il rapporto, regolato da un’apposita convenzione, coinvolge tre soggetti:
-
soggetto promotore che procede all’attivazione dello stage;
-
tirocinante che, di fatto, è il soggetto beneficiario dell’esperienza di stage;
-
azienda ospitante.
La L. 977/67 si applica ai minori di 18 anni che hanno un contratto o un rapporto di lavoro, anche speciale (come
ad esempio, l'apprendistato e il lavoro a domicilio).
Ai sensi dell'art 8 della L. 977/67, gli adolescenti possono essere ammessi al lavoro a condizione che venga
riconosciuta, mediante una visita medica preassuntiva, l'idoneità degli stessi all'attività lavorativa cui saranno
adibiti. Tale idoneità deve essere accertata, in seguito, con visite periodiche da effettuare almeno una volta l’anno. I
minori che sono inidonei a un determinato lavoro non possono esser ulteriormente adibiti allo stesso.
Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.
Ai sensi dell
del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, i soggetti beneficiari delle iniziative
di tirocini formativi e di orientamento, nonché gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti ai
corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti
chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui
l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione sono equiparati ai lavoratori ai
fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008.
L’equiparazione fatta dal
del D.Lgs. n. 81/2008, tra i soggetti anzidetti e i lavoratori che, indipendentemente
dalla tipologia contrattuale, svolgono un’attività lavorativa, ha valenza solo ed unicamente per le misure di salute e
sicurezza previste dal D.Lgs. n. 81/2008, misure che devono pertanto essere attuate anche nei confronti di coloro
che sono equiparati ai lavoratori.
Al riguardo si osserva che, a norma del
d
el D.Lgs. n. 81/2008, l’obbligo di attivazione della sorveglianza
sanitaria sussiste,
nei casi previsti dalla normativa vigente
, anche nei riguardi dei soggetti equiparati ai
lavoratori quali i tirocinanti, di cui all’art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, gli allievi degli istituti di istruzione
ed universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature
di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali
limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione.
Da quanto richiamato si evince che l’obbligatorietà della visita di cui all’art. 8 della legge 977/1967 vige
solo nei
casi in cui vi sia un rapporto di lavoro
, anche speciale, circostanza che non sussiste per “l’adolescente stagista”
e “lo studente minorenne” che dovranno pertanto essere sottoposti a sorveglianza sanitaria solo
nei casi previsti
dalla normativa vigente
.
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - Ing. Giuseppe PIEGARI
INTERPELLO N. 2/2013 del 02/05/2013 - Requisiti professionali del coordinatore per la
progettazione e per l’esecuzione dei lavori
Oggetto
:
,
D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni -
risposta al quesito relativo ai requisiti
professionali del coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori - definizione di “attività lavorativa
nel settore delle costruzioni”.
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa
Commissione in merito alla “
documentazione che il coordinatore per la progettazione o l’esecuzione dei lavori deve
possedere per comprovare il periodo di attività lavorativa nel settore delle costruzioni, ai sensi del
del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni
”.
In particolare l’interpellante ha prodotto un elenco esemplificativo e non esaustivo delle attività - svolte con
riferimento a cantieri temporanei o mobili come definiti al
del D.Lgs. 81/2008 - atte
ad integrare il requisito in questione.
L’elenco è il seguente:
1. attività di direttore di cantiere;
2. attività di capo cantiere;
3. attività di capo squadra;
4. attività di direttore dei lavori;
5. attività di direttore operativo di cantiere;
6. attività di assistente ai soggetti di cui ai punti precedenti con mansioni che comportino precipuamente la
frequentazione del cantiere;
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