DECRETI COLLEGATI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
Pagina 294 di 329
subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in
questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII,
Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tale esperienza deve essere necessariamente in
possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto;
d. avvenuta effettuazione di attività di informazione e formazione di tutto il personale, ivi compreso il datore di
lavoro ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, specificamente
mirato alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attività, oggetto di verifica di apprendimento e
aggiornamento. I contenuti e le modalità della formazione di cui al periodo che precede sono individuati,
compatibilmente con le previsioni di cui agli
e
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, entro
e non oltre 90 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, con accordo in Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le parti sociali;
e. possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla
prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e
avvenuta effettuazione di attività di addestramento all’uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e
attrezzature, coerentemente con le previsioni di cui agli
e
e al
del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
f. avvenuta effettuazione di attività di addestramento di tutto il personale impiegato per le attività lavorative in
ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ivi compreso il datore di lavoro, relativamente alla applicazione
di procedure di sicurezza coerenti con le previsioni di cui agli
e
e dell
del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81;
g. rispetto delle vigenti previsioni, ove applicabili, in materia di Documento unico di regolarità contributiva;
h. integrale applicazione della parte economica e normativa della contrattazione collettiva di settore, compreso
il versamento della contribuzione all’eventuale ente bilaterale di riferimento, ove la prestazione sia di tipo
retributivo, con riferimento ai contratti e accordi collettivi di settore sottoscritti da organizzazioni dei datori di
lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
2. In relazione alle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati non è ammesso il ricorso a
subappalti, se non autorizzati espressamente dal datore di lavoro committente e certificati ai sensi del Titolo VIII,
Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni. Le disposizioni
del presente regolamento si applicano anche nei riguardi delle imprese o dei lavoratori autonomi ai quali le
lavorazioni vengano subappaltate.
LETTERE CIRCOLARI
Art. 3 - Procedure di sicurezza nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati
1. Prima dell’accesso nei luoghi nei quali devono svolgersi le attività lavorative di cui all
tutti i
lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice, compreso il datore di lavoro ove impiegato nelle medesime attività, o
i lavoratori autonomi devono essere puntualmente e dettagliatamente informati dal datore di lavoro committente
sulle caratteristiche dei luoghi in cui sono chiamati ad operare, su tutti i rischi esistenti negli ambienti, ivi compresi
quelli derivanti dai precedenti utilizzi degli ambienti di lavoro, e sulle misure di prevenzione e emergenza adottate in
relazione alla propria attività. L’attività di cui al precedente periodo va realizzata in un tempo sufficiente e adeguato
all’effettivo completamento del trasferimento delle informazioni e, comunque, non inferiore ad un giorno.
2. Il datore di lavoro committente individua un proprio rappresentante, in possesso di adeguate competenze in
materia di salute e sicurezza sul lavoro e che abbia comunque svolto le attività di informazione, formazione e
addestramento di cui al
ed
a conoscenza dei rischi presenti nei luoghi in cui si
svolgono le attività lavorative, che vigili in funzione di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dai lavoratori
impiegati dalla impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi e per limitare il rischio da interferenza di tali
lavorazioni con quelle del personale impiegato dal datore di lavoro committente.
3. Durante tutte le fasi delle lavorazioni in ambienti sospetti di inquinamento o confinati deve essere adottata ed
efficacemente attuata una procedura di lavoro specificamente diretta a eliminare o, ove impossibile, ridurre al
minimo i rischi propri delle attività in ambienti confinati, comprensiva della eventuale fase di soccorso e di
coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale e dei Vigili del Fuoco. Tale procedura
potrà corrispondere a una buona prassi, qualora validata dalla Commissione consultiva permanente per la salute e
sicurezza sul lavoro ai sensi del
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
4. Il mancato rispetto delle previsioni di cui al presente regolamento determina il venir meno della qualificazione
necessaria per operare, direttamente o indirettamente, nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o
confinati.
1
Commento personale:
il riferimento più corretto sembra essere l