D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 707

DECRETI COLLEGATI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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2.3 Individuazione del rappresentante del Datore di Lavoro Committente e informazione ai lavoratori
dell’impresa appaltatrice
Il
datore di lavoro committente
(DLC) individua un proprio rappresentante, in possesso di adeguate competenze
in materia di salute e sicurezza sul lavoro e che abbia comunque ricevuto le adeguate attività di informazione,
formazione e addestramento.
Il
rappresentante del DLC
deve:
conoscere i rischi presenti nei luoghi in cui si svolgono le attività lavorative;
vigilare, con funzione di indirizzo e coordinamento, sulle attività svolte dai lavoratori impiegati dalla impresa
appaltatrice o dai lavoratori autonomi e, per limitare il rischio da interferenza di tali lavorazioni, con quelle
del personale impiegato dal datore di lavoro committente.
Il
DLC
, prima che vengano svolte attività lavorative in ambienti confinati, deve
informare
in maniera precisa e
puntuale tutti i lavoratori impiegati dall’impresa appaltatrice, compreso il datore di lavoro ove impiegato nelle
medesime attività, o i lavoratori autonomi, su:
caratteristiche dei luoghi in cui i suddetti lavoratori sono chiamati ad operare;
tutti i rischi esistenti in tali ambienti (anche quelli derivanti da precedenti utilizzi);
misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione all’attività (compreso l’eventuale coordinamento
con il Servizio Sanitario Nazionale e i Vigili del Fuoco).
L’attività informativa va realizzata in un tempo sufficiente e adeguato all’effettivo completamento del trasferimento
delle informazioni e, comunque, non inferiore ad un giorno.
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