D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 710

DECRETI COLLEGATI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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2.5 Dispositivi di Protezione Individuale
È necessario che i lavoratori siano provvisti dei DPI idonei e li utilizzino secondo quanto prescritto. Il personale
deve disporre almeno del seguente equipaggiamento:
maschere con filtro o respiratori isolanti;
elmetto per la protezione della testa da caduta di materiale dall’alto o dall’urto con oggetti;
imbragatura di sicurezza;
guanti di protezione;
protezione degli occhi se si è esposti a sostanze pericolose, proiezione di schegge, ecc.,
calzature di sicurezza;
indumenti di protezione.
In funzione delle evidenze dell’analisi dei rischi effettuata per lo specifico lavoro, potranno altresì ritenersi necessari
ulteriori DPI, quali ad es i dispositivi per la protezione dalle cadute dall’alto.
2.5.1 Protezione delle vie respiratorie
Al fine di stabilire qual è il dispositivo più idoneo, è necessario:
1.
identificare gli agenti chimici contaminanti eventualmente presenti, il loro stato fisico (polveri, fibre, nebbie,
fumi, vapori, gas) e la concentrazione;
2.
stabilire la concentrazione di ossigeno (O
2
).
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