INTERPELLI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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struttura interna come sopra prefigurata, rimane l’unico soggetto titolare della scelta e della designazione del RSPP
in quanto obbligo indelegabile.
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - (Ing. Giuseppe PIEGARI)
INTERPELLO N. 2/2012 del 15/11/2012 - Formazione degli addetti al primo soccorso
Oggetto
:
D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni
- risposta al quesito relativo alla
formazione degli addetti al primo soccorso.
La CONFAPI, Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria, ha avanzato istanza di interpello per
conoscere il parere di questa Commissione relativamente alla possibilità di ritenere assolto l’obbligo di formazione
per i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di primo soccorso, nel caso di incaricati che siano soccorritori
“attivi”, intendendo con questo termine volontari che abbiano frequentato i corsi per la qualifica di VdS (Volontari
del Soccorso) organizzati dalla Croce Rossa o altro Ente e/o Associazione collegati al SSN 118 e frequentino gli
aggiornamenti annuali previsti dai regolamenti di detti organismi.
Al riguardo va premesso che la formazione dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di primo soccorso
trova espressa disciplina nel D.M. 15 Luglio 2003, n. 388, richiamato nell
del D.Lgs. n. 81/2008 e
successive modifiche ed integrazioni .
Il D.M. 15 Luglio 2003, n. 388 prevede una formazione con istruzione teorica e pratica per l'attuazione delle misure
di primo intervento interno e per l'attivazione degli interventi di pronto soccorso ed individua i contenuti ed i tempi
minimi del corso di formazione.
Non è noto a questa Commissione quale sia il contenuto dei corsi sia teorico che pratico per la qualifica di VdS
(Volontari del Soccorso) organizzati dalla Croce Rossa o altro Ente e/o Associazione collegati al SSN 118.
Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni
L’obbligo di formazione per i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di primo soccorso può ritenersi assolto
solo nel caso in cui le modalità - anche con riguardo ai requisiti dei formatori - la durata e il contenuto teorico-
pratico di detti corsi siano pari o di livello superiore a quello previsto dal D.M. 15 Luglio 2003, n. 388, sia come
numero di ore che come argomenti trattati.
Qualora dalla comparazione dei programmi si verifichi in concreto - fermo restando il rispetto delle modalità di cui al
D.M. 15 Luglio 2003, n. 388 - che sono stati trattati solo alcuni degli argomenti previsti, il corso dovrà essere
integrato nel numero di ore e negli argomenti mancanti.
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - (Ing. Giuseppe PIEGARI)
INTERPELLO N. 3/2012 del 15/11/2012 - Requisiti del personale destinato ad eseguire
lavori sotto tensione
Oggetto
:
D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni
- requisiti del personale destinato ad
eseguire lavori sotto tensione -
D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni
.
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa
Commissione in ordine ai requisiti che deve possedere il personale destinato ad eseguire lavori sotto tensione. In
particolare il Consiglio chiede se la “
pertinente normativa tecnica”
richiamata nell
el D.Lgs. n. 81/2008
“
é la CEI 11-27 e, se si, se è pertanto obbligatorio quanto in essa contenuto, tra cui: ...
”.
del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, pone un generale divieto ad eseguire
lavori sotto tensione; tuttavia ne consente l’esecuzione quando i lavori sono eseguiti nel rispetto di alcune
condizioni.
Per i sistemi di categoria 0 e 1 la condizione prevista dal
del citato articolo 82, ai fini del
riconoscimento dell’idoneità dei lavoratori addetti, è che: “
……l’esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata
a
lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente
normativa tecnica
”.
Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.
Preliminarmente si fa presente che la Commissione si esprime su
quesiti di ordine generale sull’applicazione
della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro
e pertanto ritiene di potersi esprimere soltanto su