D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 674

LETTERE CIRCOLARI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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RIF. ART. 30 D. LGS. N. 81/2008
R1F. LINEE GUIDA UNI INAIL (2001)
Rif. BS OHSAS 18001:2007
C. 3: IL MODELLO ORGANIZZATIVO
DEVE IN OGNI CASO PREVEDERE,
PER QUANTO RICHIESTO DALLA
NATURA E DIMENSIONI
DELL’ORGANIZZAZIONE E DEL TIPO DI
ATTIVITÀ SVOLTA,
UN
ARTICOLAZIONE DI FUNZIONI CHE
ASSICURI LE COMPETENZE
TECNICHE E I POTERI NECESSARI
PER: LA VERIFICA,
VALUTAZIONE,GESTIONE E
CONTROLLO DEL RISCHIO;
A.
Finalità
B.
Sequenza ciclica di un SGSL
C. La politica per la sicurezza e salute
sul lavoro
E.1 Il sistema di gestione
E.2 Definizione dei compiti e delle
responsabilità
E.4 Formazione, addestramento,
consapevolezza
D. Pianificazione
E.7 Integrazione della salute e
sicurezza sul lavoro nei processi
aziendali e gestione operativa
F.1 Monitoraggio interno della
sicurezza
F.2 Caratteristiche e responsabilità dei
verificatori
F.3 Piano del Monitoraggio
4.1 Requisiti generali
4.2 Politica della salute e sicurezza sul lavoro
4.4.1 Risorse, ruoli, responsabilità e autorità
4.4.2 Competenza, addestramento e
consapevolezza
4.3 Pianificazione
4.3.1 Identificazione dei pericoli, valutazione dei
rischi e determinazione dei controlli
4.3.3 Obiettivi e programmi
4.4.6 Controllo operativo
4.5.1 Controllo e misura delle prestazioni
4.5.2 Valutazione della conformità
4.5.3 Indagine su incidenti, non conformità, azioni
correttive e azioni preventive
UN SISTEMA DISCIPLINARE IDONEO A
SANZIONARE IL MANCATO RISPETTO
DELLE MISURE INDICATE NEL
MODELLO,
Parte non corrispondente
Parte non corrispondente
C.4: IL MODELLO ORGANIZZATIVO
DEVE ALTRESÌ PREVEDERE UN
IDONEO SISTEMA DI CONTROLLO
SULL’ATTUAZIONE DEL MEDESIMO
MODELLO E SUL MANTENIMENTO NEL
TEMPO DELLE CONDIZIONI DI
IDONEITÀ DELLE MISURE ADOTTATE.
F.1 Monitoraggio interno della
sicurezza
F.2 Caratteristiche e responsabilità dei
verificatori
F.3 Piano del Monitoraggio
4.5.1 Controllo e misura delle prestazioni
4.5.2 Valutazione della conformità
4.5.3 Indagine su incidenti, non conformità, azioni
correttive e azioni preventive
4.5.5 Audit interno
IL RIESAME E L’EVENTUALE MODIFICA
DEL MODELLO ORGANIZZATIVO
DEVONO ESSERE ADOTTATI, QUANDO
SIANO SCOPERTE VIOLAZIONI
SIGNIFICATIVE DELLE NORME
RELATIVE ALLA PREVENZIONE DEGLI
INFORTUNI E DELL’IGIENE DEL
LAVORO, OVVERO IN OCCASIONE DI
MUTAMENTI NELL’ORGANIZZAZIONE E
NELL’ATTIVITÀ IN RELAZIONE AL
PROGRESSO SCIENTIFICO E
TECNOLOGICO.
A.
Finalità
B.
Sequenza ciclica di un SGSL
C. Politica
E.1 Il sistema di gestione
F.4 Riesame della Direzione
Introduzione
4.1 Requisiti generali
4.2 Politica della sicurezza sul lavoro
4.6 Riesame della direzione
DIREZIONE GENERALE PER L’ATTIVITÀ ISPETTIVA - Div II
Nota del 09/01/2012 prot. 37/0000337/MA007.001
Oggetto: Manifestazioni fieristiche - effetti del provvedimento di sospensione e della
mancata revoca - art. 14, Dlgs n. 81/2008.
Con riferimento agli effetti conseguenti alla mancata revoca di un provvedimento di sospensione, adottato ai sensi
del
Dlgs n. 81/2008, nei confronti di un’impresa che esercita la propria attività nell’ambito di manifestazioni
fieristiche, si svolgono le seguenti osservazioni.
Si fa presente che questa Direzione generale, con
,
ha già avuto modo di chiarire quali siano gli
effetti del provvedimento di sospensione, sia sotto il profilo spaziale che temporale.
In particolare, nel richiamare la disposizione normativa di cui al
d
el Dlgs sopra indicato, è stato evidenziato
che il provvedimento di sospensione esplica i propri effetti in relazione alla sola parte di attività imprenditoriale
interessata dalle violazioni conseguenti all’impiego di manodopera in nero in misura pari o superiore al 20%,
ovvero concernenti condotte gravi e reiterate in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
È stato, pertanto, chiarito che l’effetto sospensivo del provvedimento risulta circoscritto alla singola unità produttiva
nell’ambito della quale sono stati riscontrati i presupposti per l’adozione dello stesso e non possa, invece, trovare
applicazione nei confronti di ulteriori attività svolte dalla medesima impresa in diversi luoghi di lavoro.
Tale soluzione interpretativa, in linea con le finalità cautelari e sanzionatone che caratterizzano l’adozione del
provvedimento in esame consente, dunque, di ritenere che la mancata revoca del provvedimento di sospensione,
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