LETTERE CIRCOLARI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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stabiliti ai sensi del D.Lgs. n. 52/1997 e s.m.i.;
2) un preparato contenente una o più sostanze di cui al punto 1), quando la concentrazione di una o più delle
singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato
nelle categorie cancerogene e mutagene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai D.Lgs. n. 52/1997 e s.m.i. e D.Lgs.
n. 65/2003 e s.m.i.
A tali riferimenti normativi si affianca, per andare gradualmente a sostituirli, il Regolamento (CE) n. 1272/2008 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 (CLP -
Classification Labelling Packaging),
entrato in
vigore il 20 gennaio 2009. Tale Regolamento riprende in ambito dell’Unione Europea i criteri internazionali mutuati
dal
Globally Harmonized System (GHS)
che ha l’obiettivo di armonizzare a livello mondiale i criteri per la
classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose, introducendo cambiamenti di
rilievo in particolare riguardo alla comunicazione dei pericoli lungo la catena di approvvigionamento e coinvolgendo
tutti gli attori nell’ambito della produzione, immissione sul mercato ed utilizzo dei prodotti chimici. Di fatto già il
Regolamento (CE) n.1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 (REACH,
Registratíon, Evaluation, Authorization of CHemicals),
concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione
e la restrizione delle sostanze chimiche prodotte o importate nel territorio dell’UE, aveva introdotto nuove figure e
nuovi obblighi per la gestione dei prodotti chimici. In particolare il REACH ha effettuato una ricognizione sulle
sostanze chimiche circolanti in Europa associando a ciascuna sostanza non solo le informazioni chimico-fisiche,
tossicologiche ed eco-tossicologiche, ma anche le informazioni correlate agli usi.
Vengono di seguito riportati i soggetti definiti dai due Regolamenti (REACH e CLP):
fabbricante:
ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che fabbrica una sostanza all’interno della
Comunità;
importatore:
ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità responsabile dell’importazione;
utilizzatore a valle:
ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità diversa dal fabbricante e
dall’importatore che utilizza una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela, nell’esercizio
delle sue attività industriali o professionali. I distributori e i consumatori non sono utilizzatori a valle;
distributore:
ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità, compreso il rivenditore al dettaglio, che si
limita a immagazzinare e a immettere sul mercato una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una
miscela, ai fini della sua vendita a terzi;
fornitore:
ogni fabbricante, produttore, importatore, utilizzatore a valle o distributore che immette sul mercato una
sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela, o una miscela o un articolo
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.
Il
datore di lavoro
(ai sensi del
del D.Lgs. n. 81/2008) può coincidere, nello stesso
tempo e a seconda del prodotto che si considera, con il fabbricante, l’importatore, il distributore o l’utilizzatore a
valle. Il
“responsabile dell’immissione sul mercato”
invece, richiamato dal
e
nonché dall
(D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.), corrisponde alla definizione di “fornitore”. Egli è
comunque il soggetto il cui nominativo già compariva nella scheda
Ogni datore di lavoro (sia esso fabbricante, importatore o utilizzatore a valle) ha il compito di mettere in atto tutte le
azioni finalizzate a garantire il trasferimento delle nuove informazioni, previste dall’applicazione dei Regolamenti
utili alla prevenzione dei rischi e alla sicurezza dei lavoratori, ai diversi soggetti della catena di
approvvigionamento.
l Regolamenti REACH e CLP sono destinati ad avere un impatto sui processi collegati alla
valutazione del rischio
da agenti chimici pericolosi, cancerogeni e mutageni.
Lo strumento privilegiato e più completo per trasferire e
ricavare le informazioni di pericolosità di sostanze e di miscele, nonché per la valutazione e la gestione del rischio
chimico e cancerogeno negli ambienti di lavoro, resta la Scheda di Dati di Sicurezza (SDS), disciplinata dal
Regolamento (UE) n. 453/2010 (che aggiorna l’Allegato Il del
REACH)
con l’attuale struttura a 16 sezioni
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.
Per le
sostanze prodotte e importate in quantitativi superiori a 10 tonnellate/anno è prevista, ai fini della registrazione
REACH, l’elaborazione del
Chemical Safety Report (CSR) (o Rapporto sulla sicurezza chimica)
che delinea gli
scenari di esposizione
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pertinenti
e
rilevanti per l’impiego delle sostanze che dovranno figurare in allegato alla SDS
che, come indicato dalla Linea Guida dell’ECHA sul
Chemical Safety Assessment (o Valutazione della sicurezza
chimica),
viene denominata Scheda di Dati di Sicurezza estesa (eSDS). Tale obbligo segue le tempistiche previste
dal Regolamento REACH in merito alla registrazione, che si concluderanno il 30 maggio 2018.
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produttore di un articolo: ogni persona fisica o giuridica che fabbrica o assembla un articolo all'interno della Comunità,
3
fornitore di un articolo: ogni produttore o importatore di un articolo, distributore o altro attore della catena di approvvigionamento che immette un articolo
sul mercato di sicurezza, o nell'etichettatura o nell'imballaggio, questo anche nelle ipotesi in cui sia coincidente con il fabbricante, l'importatore o il
distributore.
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Si ricorda che dal 1° giugno 2007 è entrato in vigore il Regolamento che modifica profondamente la SDS (Allegato II del REACH) e tale aggiornamento è in
via di completamento attraverso l'attuazione del Regolamento 453/2010 che prevede, già dal 1° dicembre 2010, l'adeguamento della SDS per tutte le sostanze
immesse sul mercato e per le miscele di nuova immissione.
5
Uno scenario d'esposizione (All. I del REACH) è l'insieme delle condizioni che descrivono il modo in cui la sostanza è fabbricata o utilizzata durante il suo
ciclo di vita e il modo in cui il fabbricante o l'importatore controlla o raccomanda agli utilizzatori a valle di controllare l'esposizione delle persone e
dell'ambiente. Tali insiemi di condizioni contengono una descrizione sia delle misure di gestione dei rischi sia delle condizioni operative che il fabbricante o
l'importatore ha applicato o di cui raccomanda l'applicazione agli utilizzatori a valle.