LETTERE CIRCOLARI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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Un ulteriore strumento per fornire le informazioni ai lavoratori è rappresentato dall’etichettatura di pericolo riportata
sui contenitori (agenti chimici pericolosi, cancerogeni e mutageni) e sugli impianti (agenti cancerogeni e mutageni).
Da quanto esposto nel merito dei soggetti coinvolti e delle novità introdotte dai Regolamenti REACH e CLP, risulta
che gli elementi e gli obblighi che meritano una particolare attenzione ai fini dell’applicazione del
e
el D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., sono:
1. definizione e individuazione delle figure coinvolte;
2. terminologia;
3. nuove prescrizioni per la stesura della SDS e nuovi criteri di classificazione delle sostanze e delle
miscele pericolose;
4. nuovo sistema di etichettatura;
5. coesistenza di etichettatura su imballaggi diversi dello stesso prodotto;
6. eventuale aggiornamento della valutazione del rischio chimico da agenti chimici pericolosi,
cancerogeni e mutageni negli ambienti di lavoro;
7. aggiornamento, da parte del Datore di Lavoro, della formazione e dell’informazione;
8. classificazione di agenti chimici pericolosi e cancerogeni e/o mutageni ai fini della sorveglianza
sanitaria;
9. aggiornamento della segnaletica di sicurezza in base ai nuovi pittogrammi introdotti dal
Regolamento CLP.
Vengono di seguito approfonditi i punti sopra elencati:
1.
la definizione e l’individuazione delle figure coinvolte così
come sopra descritte;
2.
la terminologia
che dovrà adeguarsi a quella dei nuovi Regolamenti. Il termine
“preparati’
è sostituito da
“miscele”; inoltre si sottolinea che il termine
“miscugli’
presente ne
del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. è da
intendersi sinonimo di
“miscele”;
3.
le nuove prescrizioni per la stesura della SDS e i nuovi criteri di classificazione delle sostanze e delle
miscele pericolose
con presenza di nuove classi di pericolo che potrebbero comportare modifiche alla
valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi, cancerogeni e mutageni.
Si evidenzia, inoltre, che, laddove nella SDS sia previsto l’obbligo di allegare gli scenari di esposizione collegati
all’uso degli agenti chimici, il datore di lavoro non è esentato dall’effettuare la valutazione del rischio ai sensi
degli
e
el D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
Gli scenari di esposizione, qualora previsti e disponibili, rappresentano comunque utili fonti di informazioni cui il
datore di lavoro deve fare riferimento nella valutazione del rischio.
Qualora non siano stati previsti tra gli usi e gli scenari proposti dal fornitore quelli applicabili alla propria attività
lavorativa, il datore di lavoro è tenuto, se ricorrono le condizioni previste dagli Artt. 37, 38 e 39 del Regolamento
REACH, a comunicarli al fornitore stesso oppure a darne comunicazione direttamente all’Agenzia Europea per
le Sostanze Chimiche
(European Chemicals Agency,
ECHA) per poterne continuare l’uso.
Per completezza si ricorda che il responsabile dell’immissione sul mercato (fornitore) deve trasmettere:
I. al destinatario della sostanza o miscela (utilizzatore a valle/datore di lavoro) una SDS, ai sensi dell’Aart. 31
del REACH, compilata a norma dell’Allegato Il del REACH come modificato dal Regolmento UE 453/2010
quando:
a) la sostanza o la miscela sono classificate come pericolose;
b) una sostanza è persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT) ovvero molto persistente e molto
bioaccumulabile (vPvB);
c) una sostanza è inclusa, ai sensi dell’Art. 59 dei REACH, nell’elenco di quelle candidate ad
autorizzazione in quanto considerate molto preoccupanti (SVHC) ai sensi dell’Art. 56 del REACH;
II. al destinatario degli articoli contenenti una sostanza di cui al precedente
in
concentrazione superiori allo 0,1 % in peso/peso, informazioni sufficienti a consentire la sicurezza d’uso
dell’articolo e comprendenti, quanto meno, il nome della sostanza.
AI fine di effettuare una completa e corretta valutazione del rischio il datore di lavoro deve, inoltre, richiedere la
SDS al fornitore per miscele classificate non pericolose ma contenenti sostanze pericolose in concentrazioni
inferiori all’obbligo di classificazione, ai sensi dell’Art. 31 paragrafo 3 del REACH, o comunque richiedere
informazioni sulle sostanze rientranti nel campo di applicazione del REACH, in quanto tali o contenute in
miscele, come previsto dall’Art. 32 del REACH medesimo. Si rammenta, inoltre, che, ai sensi del
del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., il responsabile dell’immissione sul mercato di agenti chimici pericolosi
(fornitore) è tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni necessarie per la
completa valutazione del rischio.
4. II nuovo sistema di etichettatura.
Le indicazioni di pericolo (frasi H), i consigli di prudenza (frasi P) e i pittogrammi introdotti dal Regolamento CLP
non sono sempre riconducibili automaticamente alle vecchie frasi R, S ed ai simboli di pericolo. Nel
Regolamento CLP (Allegato I 1.2. ed Allegato V) sono previsti nove pittogrammi a forma di losanga con fondo