D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 677

LETTERE CIRCOLARI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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1.
come “attrezzature intercambiabili” in quanto non modificano la destinazione d’uso della macchina, ai sensi dell’articolo
2, comma 2, lettera b) della Direttiva macchine n. 2006/42/CE (D.Lgs. n. 17/2010, articolo 2, comma 2, lettera b)).
2.
come “accessori di sollevamento” essendo parte integrante del carico ai sensi dell’art. 2 - comma 2 - lettera d) della
Direttiva macchine 2006/42/CE (D.Lgs. 17/2010 - art. 2 - comma 2 - lettera d)).
Per quanto sopra questa tipologia di attrezzature per il sollevamento di persone non può recare la marcatura CE.
3. DEFINIZIONI
Esclusivamente ai fini del presente documento sono adottate le seguenti definizioni:
Cesta/ cestello
: dispositivo destinato ad essere accoppiato a macchine per il sollevamento materiali (carrello
industriale semovente con operatore a bordo e gru) al fine di sollevare eccezionalmente persone.
Gru
: macchina a funzionamento discontinuo destinata a sollevare e movimentare nello spazio carichi sospesi
mediante gancio o altri dispositivi di presa.
Carrello elevatore a forche:
Carrello industriale semovente con operatore a bordo.
4. INDICAZIONI TECNICO-PROCEDURALI
Prima di sollevare persone con mezzi non destinati a tale scopo, oltre a verificare l’effettiva sussistenza dei
presupposti di eccezionalità di cui al parere, allegato, occorre valutare attentamente sia aspetti tecnici che
procedurali, di seguito trattati distintamente per carrelli e per gru.
Nei casi di cui sopra è possibile sollevare persone con macchine non destinate a tale scopo solo se il loro
sollevamento avviene mediante mezzi idonei al sollevamento di persone in sicurezza. E’ assolutamente vietato
sollevare persone direttamente su forche, pallet o altri supporti di fortuna.
L’impiego di ceste/cestelli per il sollevamento persone su macchine previste per il solo sollevamento materiali
richiede che il datore di lavoro valuti i rischi legati al sollevamento persone che i fabbricanti delle macchine
destinate al sollevamento materiali non hanno considerato e che, quindi, adotti le relative misure di sicurezza.
In particolare, i principali aspetti che devono essere presi in considerazione, come meglio dettagliati nei paragrafi
successivi, dal datore di lavoro che si accinge ad impiegare eccezionalmente questa tipologia di attrezzature di
lavoro sono i seguenti:
Caratteristiche delle attrezzature di lavoro
stabilità, resistenza e portata del sistema in relazione alla nuova configurazione di carico e al collegamento
tra cesta/cestello e la macchina di sollevamento;
accesso alla cesta/cestello.
stato di manutenzione e conservazione dell’attrezzatura di lavoro
corretta installazione della cesta/cestello;
protezione contro il rischio di contatto con organi mobili
Ambiente di lavoro
idoneità del sito in cui si deve operare (livellamento, condizioni e stabilità del suolo, adeguata visibilità etc.);
delimitazione della zona di intervento e divieto d’accesso al personale non coinvolto.
condizioni atmosferiche; al riguardo, occorre individuare i parametri ambientali limite per l’operatività
(velocità del vento etc...);
individuazione e controllo delle possibili cause di interferenza fra strutture fisse e cesta/cestello durante i
movimenti;
rispetto delle distanze di sicurezza dalle strutture fisse;
predisposizione di misure idonee a prevenire la caduta di oggetti.
Personale e modalità di utilizzo delle attrezzature di lavoro
individuare la configurazione adatta all’intervento da svolgere (ad es. scegliere il carrello o la gru e la
cesta/cestello adatti in considerazione delle altezze da raggiungere e del numero di persone coinvolte);
mettere a disposizione dispositivi di protezione individuale, con particolare attenzione a quelli contro le
cadute dall’alto;
recupero dell’operatore in caso di guasto, malfunzionamento etc.;
nomina di un sovraintendente alle operazioni o di un capo manovra;
impiego di personale specificamente formato ed addestrato;
garanzia di assistenza continua terra-bordo con possibilità di agevole comunicazione;
utilizzo di messaggi codificati per la comunicazione (segnaletica vocale/gestuale) di sicurezza terra-bordo e
viceversa;
limitazione della velocità di sollevamento.
4.1 GRU
Utili indicazioni si possono trovare nelle norme tecniche ISO 12480-1 e nelle norme UNI EN 14502-1, cui si
rimanda per tutto quanto non evidenziato nel presente documento. Le suddette norme, la cui applicazione si
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