LETTERE CIRCOLARI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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Procedure tecniche da seguire nel caso di sollevamento persone con attrezzature non previste a tal fine
INDICE
1. Premessa
2. Scopo della procedura e campo di applicazione
3. Definizioni
4. Indicazioni tecnico-procedurali
4.1 Gru
4.2 Carrello elevatore
1. PREMESSA
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la
ha reso note le
indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, di cui al
del
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i., che nella seduta del 19 gennaio 2011 ha approvato un parere sul
concetto di “eccezionalità” di cui al
l D.lgs. n. 81/2008, relativo al sollevamento di
persone con attrezzature di lavoro non previste a tal fine, allegato.
A seguito dell’emanazione del citato parere, si è ritenuto opportuno individuare specifiche procedure operative di
sicurezza di tali attrezzature al fine di garantirne la sicurezza nell’uso, sempre unicamente nei casi già indicati dalla
Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. Esse costituiscono indicazioni di natura
non vincolante per gli operatori, finalizzate a fornire ai medesimi indicazioni circa le modalità operative relative
all’utilizzo delle attrezzature nei casi in questione.
2. SCOPO DELLA PROCEDURA E CAMPO DI APPLICAZIONE
Il D.Lgs. n. 81/2008 proibisce, come regola generale, l’uso di una macchina per una funzione per la quale non è
stata progettata. Tale uso è, però, ammesso “a titolo eccezionale” nei casi previsti dal citato parere della
commissione consultiva permanente, a condizione che vengano prese adeguate misure di sicurezza
conformemente a disposizioni di buona tecnica.
Si rende, quindi, necessario fornire specifiche procedure di sicurezza esclusivamente nel caso di sollevamento di
persone con attrezzature non assemblate con la macchina di sollevamento.
Il presente documento si propone, pertanto, di offrire una guida per il datore di lavoro che debba ricorrere,
esclusivamente nei casi indicati dalla Commissione Consultiva Permanente, al sollevamento eccezionale con gru o
carrelli elevatori e di esso potranno tener conto gli organi vigilanza territoriali, limitatamente ai fini di cui al citato
parere sul concetto di eccezionalità, allegato.
Le uniche attrezzature oggetto del presente documento sono le attrezzature per il sollevamento di persone
(piattaforme, gabbie, cestelli ecc.) che non sono assemblate con la macchina di sollevamento materiali, ma sono
semplicemente sollevate dalla macchina stessa come se fossero una parte integrante del carico, sospese al
gancio di una gru (fig. 1) o posizionate sulle forche di un carrello (fig. 2).
Fig. 1
Fig. 2
NOTA: si ribadisce che le attrezzature non assemblate con la macchina di sollevamento utilizzate con macchine progettate per
il sollevamento di materiali allo scopo di sollevare persone sono esplicitamente escluse dal campo di applicazione della direttiva
n. 2006/42/CE ( D.Lgs. n. 17/2010) non configurandosi: