D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 671

LETTERE CIRCOLARI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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Per “non corrispondente” si intende che il sistema disciplinare non è indicato come requisito del Sistema di
Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro descritto dalle Linee Guida UNI INAIL e dalle B5 OHSAS
18001:2007, mentre è espressamente richiesto come requisito essenziale dal
del D. Lgs. 81/2008.
A supporto delle attività di cui ai succitati punti a) e b), si riportano nei paragrafi che seguono:
1. alcuni chiarimenti in merito alla conformità del sistema di controllo di cui al
del D.
Lgs. n. 81/2008 rispetto ai contenuti delle Linee Guida UNI-INAIL e delle BS OHSAS 18001:2007;
2. indicazioni per l’adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure
indicate nel Modello di Organizzazione e Gestione attuato dall’azienda in applicazione del
del
D. Lgs. n. 81/2008.
1. CHIARIMENTI SUL SISTEMA DI CONTROLLO NEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX
ARTICOLO 30 DEL D.LGS. N. 81/2008
del D.Lgs. n. 81/2008 dispone che: “...il modello organizzativo deve altresì prevedere un
idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di
idoneità delle misure adottate. Il riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati,
quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul
lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e
tecnologico”.
Qualora un’azienda si sia dotata di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro conforme ai requisiti
delle Linee Guida UNI-INAIL o delle BS OHSAS 18001:2007, essa attua il proprio sistema di controllo secondo
quanto richiesto al
del D.Lgs. n. 81/2008, attraverso la combinazione di due processi che
sono strategici per l’effettività e la conformità del sistema di gestione stesso: Monitoraggio/Audit Interno e Riesame
Della Direzione.
Si evidenzia però come tali processi rappresentino un sistema di controllo idoneo ai fini di quanto previsto al
del D. Lgs. n. 81/2008 solo qualora prevedano il ruolo attivo e documentato, oltre che di
tutti i soggetti della struttura organizzativa aziendale per la sicurezza, anche dell’Alta Direzione
1;
(intesa come
posizione organizzativa eventualmente sopra stante il datore di lavoro
2
) nella valutazione degli
obiettivi raggiunti e
dei
risultati
ottenuti,
oltre che delle eventuali criticità riscontrate in termini di tutela della salute e della sicurezza sul
lavoro.
Con il termine “documentato” si intende che la partecipazione dell’Alta Direzione sia comprovata da atti e
documenti aziendali.
Si evidenzia infine come, l’audit interno deve verificare anche l’effettiva applicazione del sistema disciplinare di cui
a
l
successivo.
2. INDICAZIONI PER L’ADOZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE NEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E
GESTIONE EX ART. 30 DEL D. LGS. 81/08
,
del D.Lgs. n. 81/08 annovera, tra gli elementi di cui si compone il Modello di
Organizzazione e gestione, l’adozione di un “sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle
misure indicate dal modello”.
E’ quindi necessario che l’Azienda sia dotata di procedure per individuare e sanzionare i comportamenti che
possano favorire la commissione dei reati di cui al
del D.Lgs. n. 81/2008 (articolo 25-septies del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modifiche e integrazioni, di seguito D. Lgs. n. 231/2001) e il
mancato rispetto delle misure previste dal modello.
Il tipo e l’entità dei provvedimenti disciplinari saranno coerenti con i riferimenti legislativi e contrattuali applicabili e
dovranno essere documentati.
Il sistema disciplinare dovrà essere definito e formalizzato dall’Alta Direzione aziendale e quindi diffuso a tutti i
soggetti interessati quali ad esempio:
Datore di lavoro
(
,
D.Lgs. n. 81/2008);
Dirigenti
(
,
D.Lgs. n. 81/2008) o altri soggetti in posizione apicale;
Preposti
(
,
D.Lgs. n. 81/2008);
Lavoratori
(
(
*)
, D.Lgs. n. 81/2008);
Organismo di Vigilanza (ove istituito un modello ex D.Lgs. n. 231/2001);
Auditor/Gruppo di audit
3
.
1
Alta Direzione (par. 4.2 BS OHSAS 18002:2008): i più alti livelli direzionali dell’organizzazione.
2
Datore di Lavoro (articolo 2, comma 1, lett. b, D.Lgs. n. 81/2008): “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che,
secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o
dell’unità produttiva in quanto esercita í poteri decisionali e di spesa ... in caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra
indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo”.
3
Auditor / Gruppo (team) di audit (par. 4.5.5 BS OHSAS 18002:2008): una o più persone incaricate ed aventi le competenze per: la pianificazione, la
preparazione, la conduzione degli audit, la valutazione dei risultati e la determinazione delle carenze riscontrate nel corso degli stessi.
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