LETTERE CIRCOLARI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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relativo all’attività imprenditoriale svolta all’interno di uno stand di manifestazione fieristica, non precluda alla
medesima impresa la possibilità di partecipare ad altre e diverse fiere. Ciò in quanto quest’ultime debbono
considerarsi quali distinti luoghi di lavoro, pur avendo sede nella medesima Provincia.
Come precisato con circolare sopra indicata, l’eventuale provvedimento interdittivo alla contrattazione con le
Pp.Aa. quale ulteriore strumento di carattere sanzionatorio, accessorio al provvedimento di sospensione, si
riferisce, al contrario, all’impresa nel suo complesso ovvero a tutte le attività espletate dalla stessa nei confronti di
qualsiasi Amministrazione pubblica.
Il Dirigente (Dott. Danilo Papa)
DIREZIONE GENERALE PER L’ATTIVITÀ ISPETTIVA
Nota del 16/01/2012 prot. 37/0000619/MA007.A001
Oggetto: Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) - art. 44 bis, D,P.R. n.
445/2000 - non autocertificabilità.
La L. n. 183/2011 ha recentemente introdotto alcune novità in materia di Documento Unico di Regolarità
Contributiva (DURC), introducendo l’art. 44 bis nel corpo del D.P.R. n. 445/2000. Tale disposizione stabilisce che
“le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d’ufficio, ovvero controllate ai sensi dell’articolo
71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore”.
La norma - inserita nell’ambito della sezione che disciplina i “certificati” e rispetto ai quali l’art. 40 del D.P.R. citato
ne prevede una utilizzabilità solo nei rapporti tra privati - disciplina evidentemente un regime del tutto particolare in
ordine all’utilizzo del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rispetto al quale, come evidenziato
anche in passato da questa Direzione generale (v. lettera circolare 14 luglio 2004), rimane assolutamente
impossibile la sostituzione con una dichiarazione di regolarità contributiva da parte del soggetto interessato.
Va infatti sottolineato che la nozione di certificato che emerge dall’art. 40 citato fa sempre e comunque riferimento
a “stati, qualità personali e fatti” come oggetto di certificazione e di autocertificazione. In tale nozione, quindi,
rientrano elementi di fatto oggettivi riferiti alla persona e che non possono non essere dalla stessa oggetto di sicura
conoscenza. Proprio sulla base di tale principio, infatti, si basa l’autocertificabilità di detti elementi e la conseguente
sanzionabilità penale in caso di mendaci dichiarazioni.
Cosa del tutto diversa, invece, è la certificazione relativa al regolare versamento della contribuzione obbligatoria
che, si badi bene, non è la mera certificazione dell’effettuazione di una somma a titolo di contribuzione (come
lascia intendere l’art. 46 lett. p, del D.P.R. n. 445/2000) ma una attestazione dell’Istituto previdenziale circa la
correttezza della posizione contributiva di una realtà aziendale effettuata dopo complesse valutazioni tecniche di
natura contabile derivanti dalla applicazione di discipline lavoristiche, contrattuali e previdenziali.
Ciò premesso l’art. 44 bis del D.P.R. n. 445/2000 stabilisce semplicemente le modalità di acquisizione e gestione
del DURC senza però intaccare in alcun modo il principio secondo cui le valutazioni effettuate da un Organismo
tecnico (nel caso di specie Istituto previdenziali o assicuratore o Casse edili) non possono essere sostituite da una
autodichiarazione, che non insiste evidentemente né su fatti, né su “status” né tantomeno su qualità personali.
Pertanto il riferimento, nell’ambito dell’art. 44 bis, ad un controllo delle informazioni relative alla regolarità
contributiva “ai sensi dell’articolo 71” lascia intendere la possibilità, da parte delle P.A., di acquisire un DURC (non
una autocertificazione) da parte del soggetto interessato, i cui contenuti potranno essere vagliati dalla stessa P.A.
con le modalità previste per la verifica delle autocertificazioni.
IL DIRETTORE GENERALE (Dott. Paolo Pennesi)
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO- Div. VI
Nota del 09/05/2012 prot. 32/0010249/MA001.A001
Oggetto: Procedure tecniche da seguire nel caso di sollevamento persone con
attrezzature non previste a tal fine
Si comunica che il documento concernente l’argomento specificato in oggetto, approvato in data 18 aprile 2012
dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all
del D.lgs. n. 81/2008
e s.m.i., è disponibile nell’area dell’home page dedicata alla “Sicurezza nel lavoro” del sito Internet del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali