D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 296

ALLEGATO XV
CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Allegati
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g)
le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i
datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi;
h)
l’organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso
in cui il servizio di gestione delle emergenze é di tipo comune, nonché nel caso di cui all
*
;
il
PSC contiene anche i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio del pronto soccorso e
della prevenzione incendi;
i)
la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità dell’opera lo richieda, delle
sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché l’entità presunta del cantiere espressa
in uomini-giorno;
l)
la stima dei costi della sicurezza, ai sensi de
l
.
2.1.3. Il coordinatore per la progettazione indica nel PSC, ove la particolarità delle lavorazioni lo richieda, il tipo di
procedure complementari e di dettaglio al PSC stesso e connesse alle scelte autonome dell’impresa esecutrice, da
esplicitare nel POS.
2.1.4. Il PSC é corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti
almeno una planimetria e, ove la particolarità dell’opera lo richieda, un profilo altimetrico e una breve descrizione
delle caratteristiche idrogeologiche del terreno o il rinvio a specifica relazione se già redatta.
2.1.5. L’elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui
a
l
,
è riportato nell
.
2.2. - Contenuti minimi del PSC in riferimento all’area di cantiere, all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni.
2.2.1. In riferimento all’area di cantiere, il PSC contiene l’analisi degli elementi essenziali di cui al
in relazione:
a)
alle caratteristiche dell’area di cantiere, con particolare attenzione alla presenza nell’area del cantiere di linee
aeree e condutture sotterranee;
b)
all’eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, con particolare attenzione:
b1)
a lavori stradali ed autostradali al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori impiegati nei
confronti dei rischi derivanti dal traffico circostante,
b2)
al rischio di annegamento;
c)
agli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l’area circostante.
2.2.2. In riferimento all’organizzazione del cantiere il PSC contiene, in relazione alla tipologia del cantiere, l’analisi
dei seguenti elementi:
a)
le modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;
b)
i servizi igienico-assistenziali;
c)
la viabilità principale di cantiere;
d)
gli impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;
e)
gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
f)
le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dal
;
g)
le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dal
c)
;
h)
le eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali;
i)
la dislocazione degli impianti di cantiere;
l)
la dislocazione delle zone di carico e scarico;
m)
le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti;
n)
le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d’incendio o di esplosione.
2.2.3. In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di
lavoro e, quando la complessità dell’opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua l’analisi
dei rischi presenti,
con riferimento all’area e alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze, ad esclusione di
quelli specifici propri dell’attività dell’impresa, facendo in particolare attenzione ai seguenti:
a)
al rischio di investimento da veicoli circolanti nell’area di cantiere;
b)
al rischio di seppellimento negli scavi;
b-bis) al rischio di esplosione derivante dall’innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante
le attività di scavo;
c)
al rischio di caduta dall’alto;
d)
al rischio di insalubrità dell’aria nei lavori in galleria;
e)
al rischio di instabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria;
f) ai rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano
definite in fase di progetto;
g)
ai rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;
*
Il riferimento più corretto sembra essere l
Frase così inserita dall’art. 1, comma 1, lett. f), della Legge 1 ottobre 2012, n. 177, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18/10/2012. Vedasi anche
la
nota all’art. 28 comma 1
.
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