ALLEGATO XV
CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Allegati
Pagina 76 di 168
b)
le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall’impresa
esecutrice;
c)
la descrizione dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
d)
l’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle
macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
e)
l’elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;
f)
l’esito del rapporto di valutazione del rumore;
g)
l’individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando
previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
h)
le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;
i)
l’elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
l)
la documentazione in merito all’informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.
3.2.2. Ove non sia prevista la redazione del PSC, il PSS, quando previsto, é integrato con gli elementi del POS.
4. STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
4.1. - Stima dei costi della sicurezza
4.1.1. Ove é prevista la redazione del PSC ai sensi del
del presente Decreto, nei costi della
sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi:
a)
degli apprestamenti previsti nel PSC;
b)
delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC
per lavorazioni interferenti;
c)
degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti
di evacuazione fumi;
d)
dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
e)
delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;
f)
degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle
lavorazioni interferenti;
g)
delle misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e
servizi di protezione collettiva.
4.1.2. Per le opere rientranti nel campo di applicazione del D.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche
e per le quali non é prevista la redazione del PSC ai sensi del
del presente Decreto, le
amministrazioni appaltanti, nei costi della sicurezza stimano, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel
cantiere, i costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori.
4.1.3. La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi
standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell’area interessata, o sull’elenco prezzi
delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si
farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza
vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile,
la posa in opera ed il successivo smontaggio, l’eventuale manutenzione e l’ammortamento.
4.1.4. I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell’importo totale dei lavori, ed individuano la parte del
costo dell’opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.
4.1.5. Per la stima dei costi della sicurezza relativi a lavori che si rendono necessari a causa di varianti in corso
d’opera previste dall’articolo 132 del D.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche, o dovuti alle
variazioni previste dagli articoli 1659, 1660, 1661 e 1664, secondo comma, del Codice civile, si applicano le
disposizioni contenute nei
e
I costi della sicurezza così individuati, sono compresi
nell’importo totale della variante, ed individuano la parte del costo dell’opera da non assoggettare a ribasso.
4.1.6. Il direttore dei lavori liquida l’importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di
avanzamento lavori, previa approvazione da parte del coordinatore per l’esecuzione dei lavori quando previsto.
Richiami all’Allegato XV, punto 4:
Allegato XV.1
Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al
1. Gli apprestamenti comprendono: ponteggi; trabattelli; ponti su cavalletti; impalcati; parapetti; andatoie;
passerelle; armature delle pareti degli scavi; gabinetti; locali per lavarsi; spogliatoi; refettori; locali di ricovero e di
riposo; dormitori; camere di medicazione; infermerie; recinzioni di cantiere.
2. Le attrezzature comprendono: centrali e impianti di betonaggio; betoniere; gru; autogru; argani; elevatori;
macchine movimento terra; macchine movimento terra speciali e derivate; seghe circolari; piegaferri; impianti