D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 454

DECRETI ATTUATIVI
LOGO INAIL
LOGO/ESTREMI
SOGGETTO ABILITATO
CHE EFFETTUA LA
PRIMA VERIFICA
PERIODICA
(EVENTUALE)
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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ESITO DELLA VERIFICA
In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale.
lo stato di funzionamento
lo stato di conservazione
del suddetto impianto:
risulta adeguato ai fini della sicurezza
non risulta adeguato ai tini della sicurezza, per i seguenti motivi:
Luogo e data
Verificatore
Nome, Cognome e Qualifica
Firma
Firma del datore di lavoro o suo rappresentante
Firma
DECRETO INTERMINISTERIALE 13 aprile 2011
Disposizioni in attuazione dell’articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, in
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.159 del 11/07/2011. Entrata in vigore dopo 180 giorni dalla pubblicazione
IL DIRETTORE GENERALE della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
e
IL CAPO DIPARTIMENTO della prevenzione e della comunicazione del Ministero della salute
di concerto con
IL CAPO DIPARTIMENTO della Protezione civile
e
IL CAPO DIPARTIMENTO dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’interno
Visto
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;
Visto il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, recante «Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;
Visto
,
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato ed integrato dal decreto
legislativo 3 agosto 2009, n. 106, di seguito decreto legislativo n. 81/2008, che prevede l’emanazione di apposito
decreto per l’applicazione delle norme ivi contenute nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 8
novembre 1991, n. 381, delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della
Croce Rossa Italiana e del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e dei volontari dei vigili del fuoco,
tenendo delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività;
Vista la legge 8 novembre 1991, n. 381, recante «Disciplina delle cooperative sociali»;
Vista la legge 24 febbraio 1992 n. 225, recante «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile» ed, in
particolare,l’art. 18;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge n. 15 marzo 1997, n. 59, ed il particolare, gli
articoli 107 e 108;
Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353, recante «legge-quadro in materia di incendi boschivi»;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 settembre 2001, n. 40
Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell’8 febbraio 2001, n. 194, recante «Nuova disciplina della
partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile»;
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