D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 473

DECRETI ATTUATIVI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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Nei corsi di aggiornamento per i lavoratori non dovranno essere riprodotti meramente argomenti e contenuti già
proposti nei corsi base, ma si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o
approfondimenti che potranno riguardare:
-
approfondimenti giuridico-normativi;
-
aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori;
-
aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda;
-
fonti di rischio e relative misure di prevenzione.
Con riferimento ai preposti, come indicato al
del D.Lgs. n. 81/08, si prevede un
aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e
sicurezza del lavoro.
Con riferimento ai dirigenti, come indicato al
del D.Lgs. n. 81/08, si prevede un
aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore in relazione ai propri compiti in materia di salute e
sicurezza del lavoro.
Al fine di rendere maggiormente dinamico l’apprendimento e di garantire un monitoraggio di effettività sul processo
di acquisizione delle competenze, possono essere altresì previste, anche mediante l’utilizzo di piattaforme e-
Learning, verifiche annuali sul mantenimento delle competenze acquisite nel pregresso percorso formativo,
nell’attesa dell’espletamento dell’aggiornamento quinquennale.
Nell’aggiornamento non è compresa la formazione relativa al trasferimento o cambiamento di mansioni e
all’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. Non
è ricompresa, inoltre, la formazione in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
10. DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi di cui al presente accordo, unicamente in sede di
prima applicazione, i datori di lavoro sono tenuti ad avviare i dirigenti e i preposti a corsi di formazione di contenuto
rispettivamente coerente con le disposizioni di cui al presente accordo in modo che i medesimi corsi vengano
conclusi entro e non oltre il termine di 18 mesi dalla pubblicazione del presente accordo. Il personale di nuova
assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile,
contestualmente all’assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione
prima della adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo
deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione.
In fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui ai
,
5
e
6
i
lavoratori, i
dirigenti e i preposti che abbiano frequentato - entro e non oltre dodici mesi dalla entrata in vigore del presente
accordo - corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente
accordo, rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto
riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi.
11. RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA
La formazione erogata a cura dei datori di lavoro prima della pubblicazione del presente accordo viene riconosciuta
come di seguito specificato:
a) Formazione dei lavoratori e dei preposti.
Nel rispetto di quanto previsto al
del presente accordo e, fermo restando l’obbligo di aggiornamento di cui
al
non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui al
i lavoratori ed i preposti per i quali i
datori di lavoro comprovino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione nel
rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda
durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi.
L’obbligo di aggiornamento per lavoratori e preposti, per i quali la formazione sia stata erogata da più di 5 anni
dalla data di pubblicazione del presente accordo, dovrà essere ottemperato entro 12 mesi.
In ogni caso la formazione particolare ed aggiuntiva di cui al
d
ovrà concludersi entro e non oltre il termine
di 12 mesi dalla pubblicazione del presente accordo.
b) Formazione dei dirigenti.
Fermo restando l’obbligo di aggiornamento di cui al
non sono tenuti a frequentare il corso di formazione di
cui al
i
dirigenti che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una
formazione con contenuti conformi all’articolo 3 del D.M. 16/01/1997 effettuata dopo il 14 agosto 2003 o a quelli del
Modulo A per ASPP e RSPP previsto nell’accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006, pubblicato su G.U. n. 37 del
14 febbraio 2006.
12. AGGIORNAMENTO DELL’ACCORDO
Allo scopo di valutare la prima applicazione del presente accordo e di elaborare proposte migliorative della sua
efficacia, con particolare riferimento all’individuazione delle aree lavorative a rischio alto, medio e basso, all’utilizzo
delle modalità di apprendimento e-Learning e al coordinamento tra le disposizioni del presente accordo e quelle in
materia di libretto formativo del cittadino, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un gruppo
tecnico composto da rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, del Ministero
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