D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 331

ALLEGATO XXIV
PRESCRIZIONI GENERALI PER LA SEGNALETICA DI SICUREZZA
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Allegati
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ALLEGATO XXIV
PRESCRIZIONI GENERALI PER LA SEGNALETICA DI SICUREZZA
1. CONSIDERAZIONI PRELIMINARI
1.1. La segnaletica di sicurezza deve essere conforme ai requisiti specifici che figurano negli allegati
da
ALLEGATO XXV
a
ALLEGATO XXXII
.
1.2. Il
stabilisce tali requisiti, descrive le diverse utilizzazioni delle segnaletiche di sicurezza
ed enuncia norme generali sull’intercambiabilità o complementarità di tali segnaletiche.
1.3. Le segnaletiche di sicurezza devono essere utilizzate solo per trasmettere il messaggio o l’informazione
precisati al
.
2. MODI DI SEGNALAZIONE
2.1. Segnalazione permanente
2.1.1. La segnaletica che si riferisce a un divieto, un avvertimento o un obbligo ed altresì quella che serve ad
indicare l’ubicazione e ad identificare i mezzi di salvataggio o di pronto soccorso deve essere di tipo permanente e
costituita da cartelli.
La segnaletica destinata ad indicare l’ubicazione e ad identificare i materiali e le attrezzature antincendio deve
essere di tipo permanente e costituita da cartelli o da un colore di sicurezza.
2.1.2. La segnaletica su contenitori e tubazioni deve essere del tipo previsto nel
.
2.1.3. La segnaletica per i rischi di urto contro ostacoli e di caduta delle persone deve essere di tipo permanente e
costituita da un colore di sicurezza o da cartelli.
2.1.4. La segnaletica delle vie di circolazione deve essere di tipo permanente e costituita da un colore di sicurezza.
2.2. Segnalazione occasionale
2.2.1. La segnaletica di pericoli, la chiamata di persone per un’azione specifica e lo sgombero urgente delle
persone devono essere fatti in modo occasionale e, tenuto conto del principio dell’intercambiabilità e
complementarità previsto al
,
per mezzo di segnali luminosi, acustici o di comunicazioni verbali.
2.2.2. La guida delle persone che effettuano manovre implicanti un rischio o un pericolo deve essere fatta in modo
occasionale per mezzo di segnali gestuali o comunicazioni verbali.
3. INTERCAMBIABILITA’ E COMPLEMENTARITA’ DELLA SEGNALETICA
3.1. A parità di efficacia e a condizione che si provveda ad una azione specifica di informazione e formazione al
riguardo, è ammessa libertà di scelta fra:
- un colore di sicurezza o un cartello, per segnalare un rischio di inciampo o caduta con dislivello;
- segnali luminosi, segnali acustici o comunicazione verbale;
- segnali gestuali o comunicazione verbale.
3.2. Determinate modalità di segnalazione possono essere utilizzate assieme, nelle combinazioni specificate di
seguito:
- segnali luminosi e segnali acustici;
- segnali luminosi e comunicazione verbale;
- segnali gestuali e comunicazione verbale.
Richiami all’Allegato XXIV, punto 3:
-
4. COLORI DI SICUREZZA
4.1. Le indicazioni della tabella che segue si applicano a tutte le segnalazioni per le quali è previsto l’uso di un
colore di sicurezza.
Colore
Significato o scopo
Indicazioni e precisazioni
Rosso Segnali di divieto Atteggiamenti pericolosi
Pericolo - allarme Alt, arresto, dispositivi di interruzione d’emergenza Sgombero
Materiali e attrezzature antincendio Identificazione e ubicazione
Giallo o Giallo-arancio Segnali di avvertimento Attenzione, cautela Verifica
1...,321,322,323,324,325,326,327,328,329,330 332,333,334,335,336,337,338,339,340,341,...733
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