D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 321

ALLEGATO XX
B. AUTORIZZAZIONE AI LABORATORI DI CERTIFICAZIONE
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Allegati
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b)
elenco dei macchinari e attrezzature, corredato delle caratteristiche tecniche ed operative, posseduti in
proprio;
c)
elenco dettagliato del personale con relative qualifiche, titoli di studio, mansioni e organigramma complessivo
del laboratorio da cui si evinca il ruolo svolto dai preposti alla direzione delle diverse attività;
d)
polizza di assicurazione di responsabilità civile con massimale non inferiore a 1.549.370,70 euro per i rischi
derivanti dall’esercizio di attività di certificazione;
e)
manuale di qualità del laboratorio, redatto in base alle norme della serie UNI CEI EN 45000 contenente, tra
l’altro, la specifica sezione in cui vengono dettagliate le attrezzature e gli strumenti necessari alle certificazioni
richieste, nonché le procedure che vengono seguite. In detta sezione devono essere indicati anche i seguenti
elementi: normativa seguita, ente che ha effettuato la taratura e scadenza della taratura degli strumenti di
misura;
f)
planimetria, in scala adeguata, degli uffici e del laboratorio in cui risultino evidenziate la funzione degli ambienti
e la disposizione delle attrezzature;
g)
dichiarazione impegnativa in ordine al soddisfacimento dei requisiti minimi di cui a
l
a)
e
d)
.
3.2. Il
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
si riserva di richiedere ogni altra documentazione
ritenuta necessaria per la verifica del possesso dei requisiti di cui al
.
Richiami all’Allegato XX, sezione B, punto 3:
-
-
4. PROCEDURA AUTORIZZATIVA
4.1. Con provvedimento del
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
è istituita presso lo stesso
Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una Commissione per l’esame della
documentazione di cui al
.
4.2. La Commissione di cui a
l
è presieduta da un funzionario del
Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali
, ed è composta da:
a)
un funzionario esperto effettivo ed uno supplente del
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
;
b)
un funzionario esperto effettivo ed uno supplente del Ministero dello sviluppo economico;
c)
un funzionario esperto effettivo ed uno supplente del
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
;
d)
un funzionario esperto effettivo ed uno supplente dell’Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del
lavoro;
e)
un funzionario esperto effettivo ed uno supplente del Consiglio nazionale delle ricerche.
4.3. Sulla base dei risultati positivi dell’esame della documentazione di cui al
,
il
Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali
, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e il
Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali
, adotta il provvedimento di autorizzazione.
Richiami all’Allegato XX, sezione B, punto 4:
-
5. CONDIZIONI E VALIDITA’ DELL’AUTORIZZAZIONE
5.1. L’autorizzazione alla certificazione ha validità quinquennale e può essere rinnovata a seguito di apposita
istanza, previo esito positivo dell’esame della documentazione di rinnovo da effettuarsi secondo le stesse modalità
previste nel
.
5.2. I laboratori devono riportare in apposito registro gli estremi delle certificazioni rilasciate e conservare, per un
periodo non inferiore a dieci anni, tutti gli atti relativi all’attività di certificazione.
6. VERIFICHE
6.1. Il
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
per il tramite dei propri organi periferici, entro il
periodo di validità dell’autorizzazione, procede al controllo della sussistenza dei presupposti di base dell’idoneità
medesima.
6.2. Nel caso di verifica della non sussistenza dei presupposti di base dell’idoneità medesima, l’autorizzazione
viene sospesa con effetto immediato, dando luogo al controllo di tutta l’attività certificativa fino a quel momento
effettuata. Nei casi di particolare gravità si procede alla revoca dell’autorizzazione.
Richiami all’Allegato XX, sezione B:
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Richiami all’Allegato XX:
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