ALLEGATO XXI
ACCORDO STATO, REGIONI E PROVINCE AUTONOME SUI CORSI DI FORMAZIONE PER LAVORATORI ADDETTI A LAVORI IN QUOTA
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Allegati
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Le Regioni e Province Autonome in attesa della definizione del sistema nazionale di certificazione delle
competenze e riconoscimento dei crediti, si impegnano a riconoscere reciprocamente gli attestati rilasciati.
6. MODULO DI AGGIORNAMENTO
I datori di lavoro provvederanno a far effettuare ai lavoratori formati con il corso di formazione teorico-pratico un
corso di aggiornamento ogni quattro anni.
L’aggiornamento ha durata minima di 4 ore di cui 3 ore di contenuti tecnico pratici.
7. REGISTRAZIONE SUL LIBRETTO FORMATIVO DEL CITTADINO
L’attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento e la frequenza ai corsi di aggiornamento potranno essere
inseriti nella III sezione “Elenco delle certificazioni e attestazioni” del libretto formativo del cittadino, così come
definito all’art. 2, comma 1 - lettera
i)
, del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, approvato con Decreto del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10 ottobre 2005
, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto
delle vigenti disposizioni.
SOGGETTI FORMATORI, DURATA, INDIRIZZI E REQUISITI MINIMI DEI CORSI DI FORMAZIONE
TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI ADDETTI AI SISTEMI DI ACCESSO E POSIZIONAMENTO
MEDIANTE FUNI
1. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO
Soggetti formatori del corso di formazione e del corso di aggiornamento:
a) Regioni e Province Autonome, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione, e/o
mediante strutture della formazione professionale accreditate in conformità al modello di accreditamento
definito in ogni Regione e Provincia Autonoma ai sensi del DM n. 166/01;
b) Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante il personale tecnico impegnato in attività del settore
della sicurezza sul lavoro;
c) ISPESL;
d) Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, nel settore dei lavori edili e di ingegneria civile;
e) Organismi paritetici istituiti nel settore dell’edilizia;
f) Scuole edili;
g) Ministero dell’interno “Corpo dei VV. F.”;
h) Collegio nazionale delle guide alpine di cui alla Legge 02/01/1989 n. 6 “Ordinamento della professione di
guida alpina”.
Qualora i soggetti indicati nell’Accordo intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi
ultimi dovranno essere in possesso dei requisiti previsti nei modelli di accreditamento definiti in ogni Regione e
Provincia Autonoma ai sensi del DM n. 166/01.
2. INDIVIDUAZIONE E REQUISITI DEI DOCENTI
Le docenze verranno effettuate, con riferimento ai diversi argomenti, da personale con esperienza formativa,
documentata, almeno biennale, nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, e da
personale con esperienza formativa, documentata, almeno biennale nelle tecniche che comportano l’impiego di
sistemi di accesso e posizionamento mediante funi e il loro utilizzo in ambito lavorativo.
3. DESTINATARI DEI CORSI
Sono destinatari dei corsi:
a) lavoratori adibiti a lavori temporanei in quota con impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante
funi;
b) operatori con funzione di sorveglianza dei lavori di cui al
come richiesto dal
c) eventuali altre figure interessate (datori di lavoro, lavoratori autonomi, personale di vigilanza ed ispezione
ecc.).
4. INDIRIZZI E REQUISITI MINIMI DEI CORSI
4.1. ORGANIZZAZIONE
In ordine all’organizzazione dei corsi di formazione, si conviene sui seguenti requisiti:
a) individuazione di un responsabile del progetto formativo;
b) tenuta del registro di presenza dei “formandi” da parte del soggetto che realizza il corso;
c) numero dei partecipanti per ogni corso: massimo 20 unità. Per le attività pratiche il rapporto istruttore /allievi
non deve essere superiore al rapporto di 1 a 4 (almeno 1 docente ogni 4 allievi);
d) assenze ammesse: massimo 10% del monte orario complessivo.