ALLEGATO XXIII
DEROGA AMMESSA PER I PONTI SU RUOTE A TORRE
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Allegati
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ALLEGATO XXIII
DEROGA AMMESSA PER I PONTI SU RUOTE A TORRE
1. E’ ammessa deroga per i ponti su ruote a torre alle seguenti condizioni:
a. il ponte su ruote a torre sia costruito conformemente alla Norma Tecnica UNI EN 1004;
b. il costruttore fornisca la certificazione del superamento delle prove di rigidezza, di cui all’appendice A della
Norma Tecnica citata, emessa da un laboratorio ufficiale.
Per
laboratori ufficiali
si intendono:
laboratorio dell’ISPESL;
laboratori delle università e dei politecnici dello Stato;
laboratori degli istituti tecnici di Stato, riconosciuti ai sensi della Legge 5-11-1971, n. 1086;
laboratori autorizzati in conformità al
con Decreto dei
Ministri del
lavoro, della salute e delle politiche sociali e
dello sviluppo economico;
laboratori dei paesi membri dell’Unione Europea o dei Paesi aderenti all’Accordo sullo spazio economico
europeo riconosciuti dai rispettivi Stati.
c. l’altezza del ponte su ruote non superi 12 m se utilizzato all’interno (assenza di vento) e 8 m se utilizzato
all’esterno (presenza di vento);
d. per i ponti su ruote utilizzati all’esterno degli edifici sia realizzato, ove possibile, un fissaggio all’edificio o altra
struttura;
e. per il montaggio, uso e smontaggio del ponte su ruote siano seguite le istruzioni indicate dal costruttore in un
apposito manuale redatto in accordo alla Norma Tecnica UNI EN 1004.
2. L’attrezzatura di cui al
è riconosciuta ed ammessa se legalmente fabbricata o commercializzata in altro
Paese membro dell’Unione Europea o nei Paesi aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, in modo da
garantire un livello di sicurezza equivalente a quello garantito sulla base delle disposizioni, specifiche tecniche e
standard previsti dalla normativa italiana in materia.
Richiami all’Allegato XXIII: