ALLEGATO XXVI
PRESCRIZIONI PER LA SEGNALETICA DEI CONTENITORI E DELLE TUBAZIONI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Allegati
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ALLEGATO XXVI
PRESCRIZIONI PER LA SEGNALETICA DEI CONTENITORI E DELLE TUBAZIONI
1. I recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro e contenenti sostanze o preparati pericolosi di cui
alla legge 29 maggio
1974, n.256, e al decreto ministeriale 28 gennaio 1992 e successive modifiche ed integrazioni
i recipienti utilizzati
per il magazzinaggio di tali sostanze o preparati pericolosi nonchè le tubazioni visibili che servono a contenere o a
trasportare dette sostanze o preparati pericolosi, vanno muniti dell’etichettatura (pittogramma o simbolo sul colore
di fondo) prevista dalle disposizioni citate.
Il primo comma non si applica ai recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro per una breve durata né a quelli il cui
contenuto cambia frequentemente, a condizione che si prendano provvedimenti alternativi idonei, in particolare
azioni di informazione o di formazione, che garantiscano un livello identico di protezione.
L’etichettatura di cui al primo comma può essere:
sostituita da cartelli di avvertimento previsti al
che riportino lo stesso pittogramma o simbolo;
completata da ulteriori informazioni, quali il nome o la formula della sostanza o del preparato pericoloso, e da
dettagli sui rischi connessi;
completata o sostituita, per quanto riguarda il trasporto di recipienti sul luogo di lavoro, da cartelli utilizzati a
livello comunitario per il trasporto di sostanze o preparati pericolosi.
Richiami all’Allegato XXVI, punto 1:
2. La segnaletica di cui sopra deve essere applicata come segue:
sul lato visibile o sui lati visibili;
in forma rigida, autoadesiva o verniciata.
Richiami all’Allegato XXVI, punto 2:
3. Al’etichettatura di cui al
si applicano, se del caso, i criteri in materia di caratteristiche
intrinseche previsti
al
e le condizioni di impiego di cui al
riguardanti i cartelli di segnalazione.
Richiami all’Allegato XXVI, punto 3:
4. L’etichettatura utilizzata sulle tubazioni deve essere applicata, fatte salvi i
e
in modo visibile vicino ai
punti che presentano maggiore pericolo, quali valvole e punti di raccordo, e deve comparire ripetute volte.
5. Le aree, i locali o i settori utilizzati per il deposito di sostanze o preparati pericolosi in quantità ingenti devono
essere segnalati con un cartello di avvertimento appropriato scelto tra quelli elencati nel
o essere identificati conformemente al
a meno che l’etichettatura dei vari
imballaggi o recipienti sia sufficiente a tale scopo, in funzione del
relativo alle
dimensioni.
Il deposito di un certo quantitativo di sostanze o preparati pericolosi può essere indicato con il cartello di
avvertimento "pericolo generico".
I cartelli o l’etichettatura di cui sopra vanno applicati, secondo il caso, nei pressi dell’area di magazzinaggio o sulla
porta di accesso al locale di magazzinaggio.
Richiami all’Allegato XXVI: