D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 518

DECRETI ATTUATIVI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
Pagina 114 di 329
deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e
competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati,
essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso
formativo”
.
Aggiornamento della formazione
Entrambi gli accordi del 21 dicembre prevedono l’aggiornamento della formazione, svolto in un arco temporale
quinquennale, a partire dal momento in cui è stato completato il percorso formativo di riferimento.
Al riguardo,
del “testo unico” salvaguarda la necessità di procedere a specifica formazione
in caso di insorgenza di nuovi rischi da lavoro disponendo, all’ultimo capoverso del
,
quanto segue:
“Nell’aggiornamento non è compresa la formazione relativa al trasferimento o cambiamento di mansioni e
all’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. Non
è ricompresa, inoltre, la formazione in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi”
. La
previsione appare una semplice riproposizione del principio, invero pacifico in materia di salute e sicurezza sul
lavoro, in forza del quale ogni cambiamento - purché significativo - nella esposizione al rischio dei lavoratori implica
una rivisitazione della valutazione dei rischi e, di conseguenza, delle misure di prevenzione, prima tra tutte la
formazione, che da tale valutazione necessariamente discendono.
Quanto ai datori di lavoro viene specificato
(
del pertinente accordo) che l’obbligo di aggiornamento
riguarda anche chi abbia svolto i corsi di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e agli esonerati
dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell’articolo 95 del d.lgs. n. 626/1994. Unicamente per tale ultima categoria il
primo termine dell’aggiornamento è individuato in 24 mesi dalla data di pubblicazione dell’accordo.
L’obbligo di aggiornamento può essere ottemperato in una unica occasione o anche per mezzo di attività che siano
distribuite nell’arco temporale di riferimento (il quinquennio) in modo che, complessivamente, corrispondano a
quanto richiesto negli accordi (cfr. quanto si legge al
,
ove viene specificato che:
”l’obbligo di aggiornamento va preferibilmente distribuito nell’arco temporale di riferimento”).
Al fine di favorire una rapida individuazione, anche nel caso in cui l’aggiornamento sia svolto in diverse occasioni
nell’arco del quinquennio, dei termini per l’adempimento, si ritiene che i cinque anni di cui agli accordi decorrano
sempre a far data dal giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale degli accordi e, quindi, sempre considerando
il quinquennio successivo all’11 gennaio 2012. Quindi, la prossima scadenza da considerare, per i soggetti già
formati alla data di pubblicazione degli accordi, cadrà sempre l’11 gennaio 2017.
Con riferimento ai soggetti formati successivamente all’11 gennaio 2012, il termine iniziale per il calcolo del
quinquennio per l’aggiornamento non può che essere, invece, quello della data dell’effettivo completamento del
rispettivo percorso formativo, coerente con i contenuti degli accordi.
In ordine alle modalità per mezzo delle quali si possa ottemperare all’obbligo di aggiornamento, si ritiene che una
parte non superiore ad 1/3 del percorso di aggiornamento (pari a 2 ore) possa essere validamente svolta anche
per mezzo della partecipazione a convegni o seminari, a condizione che essi trattino delle materie di cui ai
(accordo ex articolo 34) e
9
(
accordo ex articolo 37) degli accordi e che prevedano una verifica finale di
apprendimento.
In relazione alla restante parte del percorso di aggiornamento, pari a 4 ore, essa dovrà comunque essere svolta
nel rispetto delle regole (quali, ad esempio, quelle relative al numero massimo dei partecipanti) di cui agli accordi.
Quanto all’aggiornamento dei preposti, si puntualizza che le 6 ore di aggiornamento quinquennale - che si
ritengono comprensive delle 6 ore di aggiornamento quali lavoratori - devono essere svolte avendo riguardo ai
particolari compiti svolti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Sempre in ordine alla formazione del preposto,
si rammenta quanto a
l
del d.lgs. n. 81/2008, ove si ribadisce che la
“formazione
particolare e aggiuntiva del preposto costituisce credito formativo permanente salvo nei casi in cui sia determinata
una modifica del suo rapporto di preposizione nell’ambito della stessa o di altra azienda”
. Se ne evince che il
credito formativo continua a sussistere fino a quando la posizione del preposto rimane sostanzialmente analoga
nell’ambito dell’organizzazione di riferimento, con la conseguenza che il preposto deve solo aggiornare la propria
formazione (nella misura appena specificata), mentre tale credito viene meno ove la posizione del preposto sia
sostanzialmente mutata nell’ambito dell’organizzazione di riferimento, con la conseguenza che il preposto deve, in
tale seconda ipotesi, svolgere la formazione particolare aggiuntiva (perché legata al ruolo svolto in azienda) come
preposto.
Infine, in caso di nuova attività il
del “testo unico” prevede che il datore di
lavoro che intenda svolgere “in proprio” i compiti del servizio di prevenzione e protezione sarà tenuto a completare
il percorso formativo di cui all’accordo entro e non oltre novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.
La formazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
I requisiti per Addetti e Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (di seguito indicati come ASPP e
RSPP) relativamente alla formazione sono disciplinati, nello specifico, dai
,
3
e
d
el d.lgs.
n. 81/2008, mentre per l’aggiornamento il riferimento è i
l
dello stesso articolo.
Relativamente all’obbligo di aggiornamento il
stabilisce che:
“I responsabili e gli addetti dei servizi di
prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell'accordo
1...,508,509,510,511,512,513,514,515,516,517 519,520,521,522,523,524,525,526,527,528,...733
Powered by FlippingBook