DECRETI ATTUATIVI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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o privati”
; sul punto, si ritiene opportuno evidenziare come la norma appena riportata non configuri una costante
presenza del tutor quanto, piuttosto, la sua disponibilità a intervenire, con modalità e tempi predefiniti;
-
procedure di valutazione: si puntualizza che:
“devono essere previste prove di autovalutazione, distribuite lungo
tutto il percorso. Le prove di valutazione ‘in itinere’ possono essere effettuate (ove tecnologicamente possibile)
in presenza telematica”
, mentre viene statuito che comunque
“la verifica di apprendimento finale va effettuata in
presenza”
. Delle prove e della verifica finale deve essere data presenza agli atti dell’azione formativa.
-
durata: deve essere indicata la durata del tempo di studio previsto, il quale va ripartito su unità didattiche
omogenee. Deve essere possibile memorizzare i tempi di fruizione (ore di collegamento) ovvero dare prova che
l’intero percorso sia stato realizzato. La durata della formazione deve essere validata dal tutor e certificata dai
sistemi di tracciamento della piattaforma per l’e-learning;
-
materiali: il linguaggio deve essere chiaro e adeguato ai destinatari.
Deve essere garantita la possibilità di ripetere parti del percorso formativo secondo gli obiettivi formativi, purché
rimanga traccia di tali ripetizioni in modo da tenerne conto in sede di valutazione finale, e di effettuare stampe del
materiale utilizzato per le attività formative. L’accesso ai contenuti successivi
“deve avvenire secondo un percorso
obbligato (che non consenta di evitare una parte del percorso)”
.
In tal modo vengono, quindi, fissate regole sufficientemente precise dirette a riconoscere la importanza e utilità di
una modalità formativa sin qui generalmente vista con “sospetto” (probabilmente in quanto spesso oggetto di
abusi) e a favorire prodotti di qualità distinguendoli da quelli inefficaci.
Tuttavia l’”apertura” a questa nuova tipologia di formazione è riferita dagli accordi a parti limitate della formazione,
quali:
-
e
1 e 2), non anche, quindi, quello
3
e 4),
verifiche sul mantenimento delle competenze acquisite
-
per i lavoratori (4 ore), tutta la
16 ore), la
parte individuata ai punti da 1 a 5 della
e
(punto 9), ai quali si
aggiungono progetti formativi sperimentali eventualmente individuati per lavoratori e preposti da Regioni e
Province autonome.
In ordine alla parte di formazione che si svolga via e-learning, va evidenziato come le modalità descritte
dall’allegato non si riscontrino ove la formazione venga erogata per mezzo della semplice trasmissione di lezioni
“frontali” a distanza (le quali, d’altro verso, non possono essere considerate lezioni “ordinarie”), ma richiedano la
presenza dei requisiti di interattività della formazione e presenza di soggetti (tutor e/o docenti) in possesso di
determinate caratteristiche.
Quanto, infine, alle verifiche di apprendimento, la previsione relativa alla verifica finale “in presenza” deve essere
intesa nel senso che non sia possibile la verifica del completamento del percorso in modalità telematica - cosa,
invece, espressamente consentita per le verifiche intermedie - ma in presenza fisica, da attuarsi anche per il
tramite della videoconferenza.
Disciplina transitoria e riconoscimento della formazione pregressa
Con riferimento alla disciplina transitoria e al riconoscimento della formazione pregressa, si rammenta che, in
applicazione di quanto esposto nel paragrafo dedicato all’efficacia degli accordi, tutti i riferimenti all’entrata in
vigore e quelli alla pubblicazione degli accordi vanno riferiti sempre all’11 gennaio 2012, data di pubblicazione degli
accordi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Tanto premesso, gli accordi in commento recano una disciplina transitoria
del
d.lgs. n. 81/2008 e
del “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro) puntuale,
allo scopo di prevenire dubbi interpretativi legati alla sovrapposizione tra la normativa precedente e quella
introdotta tramite gli accordi in oggetto.
Più nel dettaglio,
del d.lgs. n. 81/2008, al
prevede espressamente che:
“In fase di
prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione (...) i datori di lavoro che abbiano
frequentato - entro e non oltre sei mesi dalla entrata in vigore del presente accordo - corsi di formazione
formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo, rispettosi delle
previsioni di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 per quanto riguarda durata e contenuti
” e i
secondo capoverso, del
del “testo unico” di salute e sicurezza analogamente specifica
che:
“non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione (...) i lavoratori, i dirigenti e i preposti che abbiano
frequentato - entro e non oltre dodici mesi dalla entrata in vigore del presente accordo - corsi di formazione
formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo, rispettosi delle
previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti
e modalità di svolgimento dei corsi.”
In tal modo si è voluto inserire, limitatamente ad una fase di prima applicazione degli accordi, la possibilità di
esonero dalla frequenza dei corsi di formazione secondo le nuove regole, le nuove modalità e le nuove durate, che
sono ora legate alle classi di rischio delle attività svolte, e di frequentare ancora, invece, corsi di formazione
secondo i vecchi criteri individuati per i datori di lavoro nel decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e per i lavoratori
nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni eventualmente contenute nei contratti collettivi di lavoro.
Tale esonero è stato comunque subordinato alla condizione che la frequenza di tali corsi con le “vecchie” regole