DECRETI ATTUATIVI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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delle direttive comunitarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
2. Si ritengono assolti gli obblighi previsti dagli
e
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a carico
del datore di lavoro e del dirigente, ove si sia ottemperato alle disposizioni locali conformi al
del presente
articolo.
3. Resta fermo l’obbligo di nominare il medico competente con le modalità stabilite dall
del presente
regolamento.
Art. 5 - Uffici all’estero aventi sede negli Stati non facenti parte dell’Unione Europea
1. Agli uffici all’estero aventi sede in Stati non facenti parte dell’Unione Europea e dotati di una normativa in
materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, si applica la normativa locale nel rispetto dei principi del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81.
2. In attuazione di quanto previsto al
del presente articolo, in capo al titolare dell’ufficio permane
comunque l’obbligo:
di effettuare la valutazione dei rischi;
di assolvere agli obblighi relativi al primo soccorso e alla prevenzione incendi, nel rispetto delle disposizioni
tecniche locali vigenti. Fermi restando gli obblighi del periodo che precede, essi si presumono
correttamente assolti se le autorità locali competenti abbiano rilasciato le prescritte certificazioni;
di nominare il medico competente con le modalità stabilite dal
el presente regolamento;
di nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione con le modalità stabilite dall
del presente regolamento.
3. Agli uffici all’estero aventi sede in Stati non facenti parte dell’Unione Europea e non dotati di una normativa in
materia di sicurezza sui luoghi di lavoro si applicano i principi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tenendo
conto delle disposizioni tecniche locali in materia di impiantistica, antisismica, antincendio e di primo soccorso.
4. Nel rispetto di quanto previsto dal
del presente articolo, in capo al capo dell’ufficio permane comunque
l’obbligo:
di effettuare la valutazione dei rischi;
di assolvere agli obblighi relativi al primo soccorso e alla prevenzione incendi, applicando le eventuali
disposizioni tecniche locali. Fermi restando gli obblighi predetti, essi si presumono correttamente assolti se
le autorità locali competenti abbiano rilasciato le prescritte certificazioni;
di nominare il medico competente con le modalità stabilite dall
el presente regolamento;
di nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione con le modalità stabilite dal
del presente regolamento.
Art. 6 - Medico competente per gli uffici aventi sede negli Stati dell’Unione Europea
1. Il capo dell’ufficio all’estero avente sede in uno degli Stati dell’Unione Europea nomina quale medico competente
un libero professionista locale, in possesso di titoli e requisiti equivalenti a quelli previsti dal decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, anche collaboratore di struttura esterna pubblica o privata locale, convenzionata con l’Ufficio
all’estero.
2. Avverso i giudizi del medico competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del
giudizio medesimo, all’organo di vigilanza competente per la Sede centrale del Ministero degli affari esteri, che
dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso. Si applicano
le disposizioni in materia di sospensione dei termini del procedimento di cui all’articolo 2, comma 7, della legge 7
agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
Art. 7 - Medico competente per gli uffici non aventi sede negli Stati dell’Unione Europea
1. Il capo dell’ufficio all’estero avente sede in uno Stato non facente parte dell’Unione Europea puo’ nominare
quale medico competente un libero professionista locale, in possesso di requisiti equivalenti a quelli previsti dal
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che sia in grado di assicurare livelli di prestazioni sanitarie equivalenti a
quelle stabilite dal piano sanitario nazionale italiano, anche collaboratore di struttura esterna pubblica o privata
locale, convenzionata con l’Ufficio all’estero.
2. La sorveglianza sanitaria di cui al
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tiene anche conto delle
peculiari condizioni climatiche e sanitarie dello Stato in cui è prestato servizio.
3. Avverso i giudizi del medico competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del
giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente competente per la Sede centrale del Ministero che
dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso. Si applicano
le disposizioni in materia di sospensione dei termini del procedimento di cui all’articolo 2, comma 7, della legge 7
agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
Art. 8 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
L’individuazione del numero e delle modalità di designazione e di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza, di cui agli
e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, è
disciplinata in sede di contrattazione collettiva.