DECRETI ATTUATIVI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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Stato-regioni di cui al
. (accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni).
L'accordo del 26 gennaio 2006, relativamente all’aggiornamento, oltre a stabilirne la periodicità (quinquennale)
precisa che:
”... i corsi di aggiornamento, che potranno essere effettuati anche con modalità di formazione a
distanza, dovranno comunque far riferimento ai contenuti dei moduli del rispettivo percorso formativo, con
particolare riguardo:
a. al settore produttivo di riferimento;
b. alle novità normative nel frattempo eventualmente intervenute in materia;
c.
alle innovazioni nel campo delle misure di prevenzione"
.
L’accordo regolamenta anche la durata di detti corsi di aggiornamento fissata, per quanto riguarda i RSPP, in 60
ore per i macrosettori di attività Ateco 3, 4, 5 e 7 ed in 40 ore per i macrosettori di attività Ateco n. 1, 2, 6, 8 e 9
mentre, per quanto riguarda gli ASPP l’aggiornamento prevede una durata di 28 ore per tutti i macrosettori di
attività Ateco.
Relativamente alla data di decorrenza del quinquennio è intervenuto anche un successivo accordo sancito in
Conferenza Stato Regioni il 5 ottobre 2006.
In tale accordo, al punto 2.6, viene precisata la decorrenza per ASPP e RSPP che avevano usufruito dell’esonero
dalla frequenza del Modulo B sulla base del riconoscimento di crediti professionali pregressi (Tabella A4 e Tabella
A5 allegate all’Accordo del 26 gennaio 006) come di seguito:
“Per coloro che possono usufruire dell’esonero dalla frequenza del Modulo B sulla base del riconoscimento di
crediti professionali pregressi, l’obbligo di aggiornamento legato all’esonero decorre dal 14/2/2007 e deve essere
completato entro il 14/2/2012.
Ciò premesso, si rileva che molti ASSP e RSPP non sono riusciti a completare l’aggiornamento entro il 14 febbraio
2012 che rappresenta, di fatto, la prima scadenza, in ordine cronologico, dell’obbligo di aggiornamento e riguarda i
soli esonerati previsti nell’accordo del 26 gennaio 2006.
Tale situazione si potrà comunque manifestare anche in futuro ogni qualvolta un ASPP o RSPP non dovesse
riuscire a completare l’aggiornamento nei 5 anni previsti e si ritiene pertanto necessario fornire alcune prime
indicazioni operative finalizzate a disciplinare i casi di mancato assolvimento del predetto obbligo di
aggiornamento, da ritenersi valide in attesa della revisione dell’accordo del 26 gennaio 2006, così come previsto al
punto 2.7 dello stesso.
Relativamente alla formazione, l’accordo specifica che sia il Modulo A che il Modulo C costituiscono credito
formativo permanente.
Relativamente al modulo B, sia nell’accordo che nelle successive linee interpretative, è specificato che:
“Il credito
ottenuto con la frequenza al modulo B è valido per cinque anni. Alla scadenza dei cinque anni scatta l’obbligo di
aggiornamento”
.
Pertanto, si ritiene che l’ASPP o il RSPP che non adempia l’obbligo di aggiornamento nei tempi previsti, perda la
propria “operatività”. Ciò significa che, pur mantenendo il requisito derivato dalla regolare frequenza ai corsi, egli
non è in grado di poter esercitare i propri compiti fintanto che non venga completato l’aggiornamento per il monte
ore mancante, riferito al quinquennio appena concluso.
Il completamento dell’aggiornamento consente, pertanto, di riacquisire la fruibilità del credito relativo al modulo B
consentendo, contemporaneamente, a ASPP e RSPP di recuperare la propria “operatività”.
Decorrenza dell’aggiornamento per ASPP e RSPP esonerati ai sensi del comma 5 dell’articolo 32 del d.lgs.
n. 81/2008
In attesa della prevista revisione dell'accordo del 26 gennaio 2006, al fine di non creare disparità di trattamento per
situazioni analoghe, si ritiene doveroso analizzare anche i casi in cui il mancato raggiungimento del totale delle ore
di aggiornamento riguardi i soggetti esonerati, ai sensi del
del d.lgs. n. 81/2008, dalla
frequenza ai corsi di formazione previsti a
del medesimo articolo.
In considerazione del fatto che anche tali soggetti, in caso di effettivo esercizio della funzione di ASPP o RSPP,
sono obbligati ad effettuare l'aggiornamento quinquennale e che anche per essi, in caso di mancato adempimento
di tale obbligo, scatterebbe la perdita della propria "operatività", recuperabile solo con il completamento
dell’aggiornamento, si ritiene che - in analogia a quanto previsto nell’accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni il
5 ottobre 2006 - per gli esonerati dalla frequenza del modulo B, l’obbligo di aggiornamento, per coloro che
usufruiscono dell’esonero ex
del d.lgs. n. 81/2008, decorre dalla data di entrata in vigore
dello stesso e, cioè, a far data dal 15 maggio 2008 dovendo essere completato entro il 15 maggio 2013.
Invece, per coloro che abbiano conseguito una delle lauree indicate nel sopra citato
del
d.lgs. n. 81/2008, successivamente alla data del 15 maggio 2008, si precisa che in tale caso costituisce riferimento,
per l’individuazione della decorrenza del quinquennio entro cui terminare l’aggiornamento, la data di
conseguimento della laurea.