D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 512

DECRETI ATTUATIVI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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del
,
del “testo unico”, in ordine a determinate attrezzature di lavoro, in base all
e la formazione di cui al
,
e
del d.lgs. n. 81/2008 (formazione montatori ponteggi). Si reputa che sia espressamente da
considerare come speciale, e quindi oggetto di formazione “aggiuntiva” rispetto a quella di cui all’accordo ex
del “testo unico”, la formazione di cui al
del “testo unico”, in relazione ai lavoratori esposti o
potenzialmente esposti a polveri di amianto.
Viceversa, non si ritiene che costituiscano norme speciali, nel senso appena indicato, disposizioni quali, sempre
solo a titolo esemplificativo, quelle di cui al
,
in materia di movimentazione
manuale dei carichi, o di cui al
,
in materia di attrezzature munite di videoterminali,
nelle quali si parli, come negli esempi citati, di “formazione adeguata” o si usino formule simili, senza che la
normativa individui in modo puntuale e peculiare le caratteristiche (in termini di durata, contenuti ect.) dei corsi
stessi. In simili situazioni, la formazione relativi ai rischi di specifico riferimento (negli esempi appena riportati, i
rischi relativi alla movimentazione manuale dei carichi e quelli derivanti dall’uso di attrezzature munite di
videoterminali) va effettuata in applicazione delle disposizioni di cui all’accordo ex
del d.lgs. n. 81/2008,
nella parte denominata “Formazione specifica”.
Al fine di evitare la ripetizione di percorsi formativi tali - per numero di ore, contenuti e argomenti, oltre che per
modalità di aggiornamento - da essere equivalenti o superiori a quelli oggetto di regolamentazione da parte degli
accordi del 21 dicembre, si ritiene che la dimostrazione dell’avvenuta effettuazione di attività formativa (sia
realizzata precedentemente alla pubblicazione degli accordi che svolta in vigenza dei medesimi) coerente con le
disposizioni di specifico riferimento costituisca credito formativo ai fini di cui agli accordi citati. Quali esempi, si
considerino le ipotesi della formazione prevista dal decreto del Ministero della salute del 16 marzo 1998
(applicativo della c.d. “direttiva Seveso”) e quella di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16
ottobre 2009, relativamente alla formazione dei conducenti di alcuni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o
passeggeri.
Resta inteso che la formazione in parola non comprende comunque l’addestramento, a maggior ragione ove esso
sia necessario in relazione a specifiche fattispecie di rischio individuate nei Titoli diversi dal Titolo I del d.lgs. n.
81/2008, come accade, ad esempio, in relazione alle disposizioni di cui all
,
del “testo unico” di
salute e sicurezza sul lavoro in ordine ai Dispositivi di Protezione Individuale di terza categoria, ai sensi del d.lgs. n.
475/1992.
In ogni caso, occorre rimarcare come restino ferme le previsioni di ordine generale di cui all
e
6
del d.lgs. n. 81/2008 relative, rispettivamente, alla individuazione dei momenti nei quali è sempre necessario che
venga svolta l’attività di formazione e alla necessità che essa venga ripetuta in caso di insorgenza di nuovi rischi. I
principi di tali disposizioni vengono, infatti, richiamati al
ex
,
del “testo
unico” unitamente alla necessità che la formazione sia comunque progettata e realizzata tenendo conto delle
risultanze della valutazione dei rischi, con la conseguenza che:
“il percorso formativo e i relativi argomenti possono
essere ampliati in base alla natura e all’entità dei rischi presenti in azienda, aumentando di conseguenza il numero
di ore necessario
”. Pertanto, in linea di massima la formazione da erogare al lavoratore e, per quanto facoltativa
nell’articolazione, ai dirigenti e ai preposti, viene individuata avendo riguardo al “percorso” delineato dall’accordo ex
del d.lgs. n. 81/2008, che costituisce un percorso minimo e, tuttavia, sufficiente rispetto al dato
normativo, salvo che esso non debba essere integrato tenendo conto di quanto emerso dalla valutazione dei rischi
o nei casi previsti dalla legge (si pensi all’introduzione di nuove procedure di lavoro o nuove attrezzature).
L’accordo ex
del “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro espone, al punto 4, nella parte
denominata
, il principio per il quale:
“I lavoratori di aziende, a prescindere dal settore di
appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi,
possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso”
. In tal modo viene esplicitato il principio generale in
forza del quale la “classificazione” dei lavoratori, nei soli casi in cui esistano in azienda soggetti non esposti a
medesime condizioni di rischio, può essere fatta anche tenendo conto delle attività concretamente svolte dai
soggetti medesimi, avendo a riferimento quanto nella valutazione dei rischi; ad esempio, i lavoratori di una azienda
metallurgica che non frequentino reparti produttivi o i lavoratori che svolgano semplice attività d’ufficio saranno
considerati come lavoratori che svolgano una attività a rischio “basso” e non lavoratori (come gli operai addetti alle
attività dei reparti produttivi) che svolgano una attività che richiederebbe i corsi di formazione per il rischio “alto” o
“medio”. Analogamente, ove la valutazione dei rischi di una azienda la cui classificazione ATECO prevede l’avvio
dei lavoratori a corsi a rischio “basso” evidenzi l’esistenza di rischi particolari, tale circostanza determina la
necessità di programmare e realizzare corsi adeguati alle effettive condizioni di rischio (quindi, di contenuto
corrispondente al rischio “medio” o “alto”).
In relazione alla formazione dei lavoratori avviati con contratto di somministrazione di lavoro, l’accordo ex
37
del d.lgs. n. 81/2008, nella
facendo espressamente salva la ripartizione legale degli obblighi di
sicurezza, ribadisce che i somministratori e gli utilizzatori hanno facoltà di regolamentare in via contrattuale le
modalità di adempimento degli obblighi di legge specificando, in particolare, che essi possono
“concordare che la
formazione generale sia a carico del somministratore e quella specifica di settore a carico dell’utilizzatore”
.
L’accordo ex
del d.lgs. n. 81/2008 dispone con molta chiarezza che:
“il corso oggetto del presente
accordo non comprende la formazione necessaria per svolgere i compiti relativi all’attuazione delle misure di
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