ALLEGATO VI
DISPOSIZIONI CONCERNENTI L’USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Allegati
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siderurgici e simili, devono essere predisposte difese per evitare che il materiale investa i lavoratori.
5.2.2. Quando per esigenze tecnologiche o per particolari condizioni di impianto non sia possibile predisporre una
efficiente difesa diretta, dovranno essere adottate altre idonee misure per la sicurezza del lavoro.
6 Rischi per Energia elettrica
6.1 Le attrezzature di lavoro debbono essere installate in modo da proteggere i lavoratori dai rischi di natura
elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive sotto tensione.
6.2 Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come individuati dalle norme tecniche, le attrezzature di lavoro devono
essere alimentate a tensione di sicurezza secondo le indicazioni delle norme tecniche.
7 Materie e prodotti infiammabili o esplodenti
7.1. Per la lubrificazione delle macchine o parti di macchine o apparecchi in contatto con materie esplodenti o
infiammabili, devono essere usati lubrificanti di natura tale che non diano luogo a reazioni pericolose in rapporto
alla costituzione ed alle caratteristiche delle materie stesse.
8 Impianti ed operazioni di saldatura
o taglio
ossiacetilenica, ossidrica,
elettrica
e simili
8.1. Non devono eseguirsi lavorazioni ed operazioni con fiamme libere o con corpi incandescenti a meno di 5 metri
di distanza dai generatori o gasometri di acetilene.
8.2. Il trasporto nell’interno delle aziende e dei locali di lavoro degli apparecchi mobili di saldatura al cannello deve
essere effettuato mediante mezzi atti ad assicurare la stabilità dei gasogeni e dei recipienti dei gas compressi o
disciolti e ad evitare urti pericolosi.
8.3. I recipienti dei gas compressi o sciolti, ad uso di impianti fissi di saldatura, devono essere efficacemente
ancorati, al fine di evitarne la caduta accidentale.
8.4. È vietato effettuare operazioni di saldatura o taglio, al cannello od elettricamente, nelle seguenti condizioni:
a) su recipienti o tubi chiusi;
b) su recipienti o tubi aperti che contengono materie le quali sotto l’azione del calore possono dar luogo a
esplosioni o altre reazioni pericolose;
c) su recipienti o tubi anche aperti che abbiano contenuto materie che evaporando o gassificandosi sotto l’azione
del calore possono dar luogo a esplosioni o altre reazioni pericolose.
È altresì vietato di eseguire le operazioni di saldatura nell’interno dei locali, recipienti o fosse che non siano
efficacemente ventilati. Quando le condizioni di pericolo previste dalla
si possono eliminare con l’apertura del recipiente chiuso, con l’asportazione delle materie pericolose e dei
loro residui, con l’uso di gas inerti o con altri mezzi o misure, le operazioni di saldatura e taglio possono essere
eseguite anche sui recipienti o tubazioni indicati alla stessa
el primo comma, purché le misure di
sicurezza siano disposte da un esperto ed effettuate sotto la sua diretta sorveglianza.
8.5. Nelle operazioni di saldatura elettrica e simili nell'interno di recipienti metallici, ferma restando l'osservanza
delle disposizioni di cui al
devono essere predisposti mezzi isolati e usate pinze porta elettrodi
completamente protette in modo che il lavoratore sia difeso dai pericoli derivanti da contatti accidentali con parti in
tensione. Le stesse operazioni devono inoltre essere effettuate sotto la sorveglianza continua di un esperto che
assista il lavoratore dall'esterno del recipiente
9 Macchine utensili per legno e materiali affini
La lavorazione di pezzi di piccole dimensioni alle macchine da legno, ancorché queste siano provviste dei prescritti
mezzi di protezione, deve essere effettuata facendo uso di idonee attrezzature quali portapezzi, spingitoi e simili.
10 Macchine per filare e simili
Il lavoratore che ha la responsabilità del funzionamento del filatoio automatico intermittente, prima di mettere in
moto la macchina, deve assicurarsi che nessuna persona si trovi tra il carro mobile e il banco fisso dei cilindri
alimentatori.
È vietato a chiunque di introdursi nello spazio fra il carro mobile e il banco fisso dei cilindri alimentatori durante il
funzionamento del filatoio automatico intermittente. È altresì vietato introdursi nello stesso spazio a macchina
ferma senza l’autorizzazione del lavoratore addetto o di altro capo responsabile.
Le disposizioni del
integrate con il richiamo all’obbligo di assicurare la posizione di fermo della
macchina prima di introdursi tra il carro mobile e il banco fisso, devono essere rese note al personale mediante
avviso esposto presso la macchina.
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