D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 258

ALLEGATO V
REQUISITI DI SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO COSTRUITE IN ASSENZA DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E
REGOLAMENTARI DI RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE DI PRODOTTO, O MESSE A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI
ANTECEDENTEMENTE ALLA DATA DELLA LORO EMANAZI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Allegati
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5.8.1
Le macchine per centrifugare e simili debbono essere usate entro i limiti di velocità e di carico stabiliti dal
costruttore. Tali limiti debbono risultare da apposita targa ben visibile applicata sulla macchina e debbono essere
riportati su cartello con le istruzioni per l’uso, affisso presso la macchina.
5.8.2
Le macchine per centrifugare in genere, quali gli idroestrattori e i separatori a forza centrifuga, debbono essere
munite di solido coperchio dotato del dispositivo di blocco previsto al
e di freno adatto ed efficace.
Qualora, in relazione al particolare uso della macchina, non sia tecnicamente possibile applicare il coperchio, il
bordo dell’involucro esterno deve sporgere di almeno tre centimetri verso l’interno rispetto a quello del paniere.
5.9 Laminatoi, rullatrici, calandre e cilindri
5.9.1
Nelle macchine con cilindri lavoratori e alimentatori accoppiati e sovrapposti, o a cilindro contrapposto a superficie
piana fissa o mobile, quali laminatoi, rullatrici, calandre, molini a cilindri, raffinatrici, macchine tipografiche a cilindri
e simili, la zona di imbocco, qualora non sia inaccessibile, deve essere efficacemente protetta per tutta la sua
estensione, con riparo per impedire la presa e il trascinamento delle mani o di altre parti del corpo del lavoratore.
Qualora per esigenze della lavorazione non sia possibile proteggere la zona di imbocco, le macchine di cui al
debbono essere provviste di un dispositivo che, in caso di pericolo, permetta, mediante agevole
manovra, di conseguire il rapido arresto dei cilindri.
Inoltre, per quanto necessario ai fini della sicurezza e tecnicamente possibile, il lavoratore deve essere fornito e
fare uso di appropriati attrezzi che gli consentano di eseguire le operazioni senza avvicinare le mani alla zona
pericolosa.
Le disposizioni del
non si applicano nei casi in cui, in relazione alla potenza, alla velocità, alle
caratteristiche ed alle dimensioni delle macchine, sia da escludersi il pericolo previsto dal
5.9.2
I laminatoi e le calandre che, in relazione alle loro dimensioni, potenza, velocità o altre condizioni, presentano
pericoli specifici particolarmente gravi, quali i laminatoi (mescolatori) per gomma, le calandre per foglie di gomma e
simili, debbono essere provvisti di un dispositivo per l’arresto immediato dei cilindri avente l’organo di comando
conformato e disposto in modo che l’arresto possa essere conseguito anche mediante semplice e leggera
pressione di una qualche parte del corpo del lavoratore nel caso che questi venga preso con le mani dai cilindri in
moto.
Il dispositivo di arresto di cui al
oltre al freno deve comprendere anche un sistema per la
contemporanea inversione del moto dei cilindri prima del loro arresto definitivo.
5.10 Apritoii, battitoi, carde, sfilacciatrici, pettinatrici e macchine simili
5.10.1
Gli organi lavoratori degli apritoi, dei battitoi, delle carde, delle sfilacciatrici, delle pettinatrici e delle altre macchine
pericolose usate per la prima lavorazione delle fibre e delle materie tessili, quali catene a punta, aspi, rulli, tamburi
a denti o con guarnizioni a punta e coppie di cilindri, devono essere protetti mediante custodie conformate e
disposte in modo da rendere impossibile il contatto con essi delle mani e delle altre parti del corpo dei lavoratori.
Tali custodie, qualora non siano costituite dallo stesso involucro esterno fisso della macchina, devono, salvo
quanto è disposto nel
,
essere fissate mediante viti, bulloni o altro idoneo mezzo.
5.10.2
Le custodie degli organi lavoratori delle macchine indicate nel
e le loro parti, che, durante il lavoro,
richiedono di essere aperte o spostate, devono essere provviste del dispositivo di blocco previsto al
I
.
Lo stesso dispositivo deve essere applicato anche ai portelli delle aperture di visita, di pulitura e di estrazione dei
rifiuti di lavorazione, qualora gli organi lavoratori interni possano essere inavvertitamente raggiunti dai lavoratori.
5.10.3
Le aperture di carico e scarico delle macchine indicate al primo comma al
devono avere una forma
tale ed essere disposte in modo che i lavoratori non possano, anche accidentalmente, venire in contatto con le
mani o con altre parti del corpo con gli organi lavoratori o di movimento interni della macchina.
5.10.4
La zona di imbocco dei cilindri alimentatori delle macchine indicate al primo comma al
,
escluse le
carde e le pettinatrici, deve essere resa inaccessibile mediante griglia o custodia chiusa anche lateralmente,
estendendosi fino a metri uno di distanza dall’imbocco dei cilindri, o protetta con rullo folle che eviti il pericolo di
presa delle mani o di altre parti del corpo fra i cilindri, o munita di altro idoneo dispositivo di sicurezza.
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