ALLEGATO V
REQUISITI DI SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO COSTRUITE IN ASSENZA DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E
REGOLAMENTARI DI RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE DI PRODOTTO, O MESSE A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI
ANTECEDENTEMENTE ALLA DATA DELLA LORO EMANAZI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Allegati
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cesoiamento o di caduta nel vano.
4.5.5 Pareti e porte della cabina.
Le cabine degli ascensori e dei montacarichi per trasporto di cose accompagnate da persone devono avere pareti
di altezza non minore di m 1,80 e porte apribili verso l’interno od a scorrimento lungo le pareti di altezza non
minore a m 1,80.
Le pareti e le porte della cabina devono essere cieche o avere aperture di larghezza non superiore a 10 millimetri.
Le porte possono essere del tipo flessibile ed in tal caso non devono presentare fra le aste costituenti le porte
stesse luci di larghezza superiore a 12 millimetri.
Le porte o le chiusure di cui ai
possono essere omesse quando il vano entro il quale si muove la
cabina o la piattaforma è limitato per tutta la corsa da difese continue, costituite da pareti cieche o da reti o da
traforati metallici le cui maglie non abbiano una apertura superiore a un centimetro, purché queste difese non
presentino sporgenze pericolose e non siano distanti più di 4 centimetri dalla soglia della cabina o della
piattaforma. In tal caso deve essere assicurata la stabilità del carico.
Per i montacarichi per il trasporto di sole cose è sufficiente che le cabine o piattaforme abbiano chiusure o
dispositivi atti ad impedire la fuoriuscita o la sporgenza del carico.
4.5.6 Spazi liberi al fondo ed alla sommità del vano.
Quando il vano di corsa degli ascensori e dei montacarichi supera m² 0,25 di sezione deve esistere uno spazio
libero di almeno 50 centimetri di altezza tra il fondo del vano stesso e la parte più sporgente sottostante alla
cabina. Arresti fissi devono essere predisposti al fine di garantire che, in ogni caso, la cabina non scenda al di sotto
di tale limite.
Uno spazio libero minimo pure dell’altezza di cm 50, deve essere garantito, con mezzi analoghi, al disopra del tetto
della cabina nel suo più alto livello di corsa.
4.5.7 Posizione dei comandi.
I montacarichi per trasporto di sole merci devono avere i comandi di manovra posti all’esterno del vano di corsa ed
in posizione tale da non poter essere azionati da persona che si trovi in cabina.
4.5.8 Apparecchi paracadute.
Gli ascensori ed i montacarichi per trasporto cose accompagnate da persone ed i montacarichi per trasporto di
sole cose con cabina accessibile per le operazioni di carico e scarico, nonché i montacarichi con cabina non
accessibile per le operazioni di carico e scarico purché di portata non inferiore ai 100 chilogrammi, quando la
cabina sia sospesa a funi od a catene e quando la corsa della stessa sia superiore a m 4, devono essere provvisti
di un apparecchio paracadute atto ad impedire la caduta della cabina in caso di rottura delle funi o delle catene di
sospensione.
Per montacarichi con cabina non accessibile l’apparecchio paracadute non è richiesto quando, in relazione alle
condizioni dell’impianto, l’eventuale caduta della cabina non presenta pericoli per le persone.
4.5.9 Arresti automatici di fine corsa.
Gli ascensori e montacarichi di qualsiasi tipo, esclusi quelli azionati a mano, devono essere provvisti di un
dispositivo per l’arresto automatico dell’apparato motore o del movimento agli estremi inferiore e superiore della
corsa.
4.5.10 Divieto di discesa libera per apparecchi azionati a motore.
Negli ascensori e montacarichi azionati a motore anche il movimento di discesa deve avvenire a motore inserito.
4.5.11 Carico e scarico dei montacarichi a gravità.
Le cabine o piattaforme dei montacarichi a gravità accessibili ai piani devono essere munite di dispositivi che ne
assicurino il bloccaggio durante le operazioni di carico.
4.5.12 Regolazione della velocità dei montacarichi.
I montacarichi azionati a mano e quelli a gravità devono essere provvisti di un dispositivo di frenatura o di
regolazione che impedisca che la cabina o piattaforma possa assumere velocità pericolosa.
4.5.13 Ascensori da cantiere a pignone e cremagliera
Ferma restando la previsione di cui al comma 3 dell’art. II, si considerano conformi alle disposizioni della
gli ascensori da cantiere a pignone e cremagliera realizzati secondo le prescrizioni di cui alle pertinenti
norme tecniche ovvero della linea guida Ispesl “Trasporto di persone e materiali fra piani definiti in cantieri
temporanei”.
5 Prescrizioni applicabili a determinate attrezzature di lavoro
5.1 Mole abrasive
5.1.1
Le macchine molatrici a velocità variabile devono essere provviste di un dispositivo, che impedisca l’azionamento
della macchina ad una velocità superiore a quella prestabilita in rapporto al diametro della mola montata.
5.1.2