D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 254

ALLEGATO V
REQUISITI DI SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO COSTRUITE IN ASSENZA DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E
REGOLAMENTARI DI RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE DI PRODOTTO, O MESSE A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI
ANTECEDENTEMENTE ALLA DATA DELLA LORO EMANAZI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Allegati
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Le mole a disco normale devono essere montate sul mandrino per mezzo di flange di fissaggio, di acciaio o di altro
materiale metallico uguale fra loro e non inferiore ad 1/3 del diametro della mola, salvo quanto disposto al
.
L’aggiustaggio tra dette flange e la mola deve avvenire secondo una zona anulare periferica di adeguata
larghezza e mediante interposizione di una guarnizione di materiale comprimibile quale cuoio, cartone, feltro.
Le mole ad anello, a tazza, a scodella, a coltello ed a sagome speciali in genere, devono essere montate mediante
flange, piastre, ghiere o altri idonei mezzi, in modo da conseguire la maggiore possibile sicurezza contro i pericoli
di spostamento e di rottura della mola in moto.
5.1.3
Le mole abrasive artificiali devono essere protette da robuste cuffie metalliche, che circondino la massima parte
periferica della mola, lasciando scoperto solo il tratto strettamente necessario per la lavorazione. La cuffia deve
estendersi anche sulle due facce laterali della mola ed essere il più vicino possibile alle superfici di questa.
Lo spessore della cuffia, in rapporto al materiale di cui è costituita ed i suoi attacchi alle parti fisse della macchina
devono essere tali da resistere all’urto dei frammenti di mola in caso di rottura.
Le cuffie di protezione di ghisa possono essere tollerate per mole di diametro non superiore a 25 centimetri, che
non abbiano velocità periferica di lavoro superiore a 25 metri al secondo e purché lo spessore della cuffia stessa
non sia inferiore a 12 millimetri.
5.1.4
1. La cuffia di protezione delle mole abrasive artificiali, prescritta nel
,
può, per particolari
esigenze di carattere tecnico, essere limitata alla sola parte periferica oppure essere omessa, a condizione che la
mola sia fissata con flange di diametro tale che essa non ne sporga più di 3 centimetri, misurati radialmente, per
mole fino al diametro di 30 centimetri; di centimetri 5 per mole fino al diametro di 50 centimetri; di 8 centimetri per
mole di diametro maggiore.
2. Nel caso di mole a sagoma speciale o di lavorazioni speciali gli "sporti" della mola dai dischi possono superare i
limiti previsti dal
,
purché siano adottate altre idonee misure di sicurezza contro i pericoli
derivanti dalla rottura della mola.
5.1.5
Le macchine molatrici devono essere munite di adatto poggiapezzi. Questo deve avere superficie di appoggio
piana di dimensione appropriata al genere di lavoro da eseguire, deve essere registrabile ed il suo lato interno
deve distare non più di 2 millimetri, dalla mola, a meno che la natura del materiale in lavorazione (materiali
sfaldabili) e la particolarità di questa non richiedano, ai fini della sicurezza, una maggiore distanza.
5.1.6
Le mole abrasive artificiali che sono usate promiscuamente da più lavoratori per operazioni di breve durata,
devono essere munite di uno schermo trasparente paraschegge infrangibile e regolabile, a meno che tutti i
lavoratori che le usano non siano provvisti di adatti occhiali di protezione in dotazione personale.
5.1.7
1. Le mole naturali azionate meccanicamente devono essere montate tra flange di fissaggio aventi un diametro
non inferiore ai 5/10 di quello della mola fino ad un massimo di m 1 e non devono funzionare ad una velocità
periferica superiore a 13 metri al minuto secondo.
2. Quando dette mole sono montate con flange di diametro inferiore ai 5/10 di quello della mola e quando la
velocità periferica supera i 10 metri al minuto secondo, esse devono essere provviste di solide protezioni
metalliche, esclusa la ghisa comune, atte a trattenere i pezzi della mola in caso di rottura.
5.1.8
Sulla incastellatura o in prossimità delle macchine molatrici deve essere esposto, a cura dell’utente della macchina,
un cartello indicante il diametro massimo della mola che può essere montata in relazione al tipo di impasto ed al
numero dei giri del relativo albero.
5.1.9
Le macchine pulitrici o levigatrici a nastro, a tamburo, a rulli, a disco, operanti con smeriglio o altre polveri abrasive,
devono avere la parte abrasiva non utilizzata nell’operazione, protetta contro il contatto accidentale.
5.2 Bottali, impastatrici, gramolatrici e macchine simili
5.2.1
Le macchine rotanti costituite da botti, cilindri o recipienti di altra forma che, in relazione all’esistenza di elementi
sporgenti delle parti in movimento o per altre cause, presentino pericoli per i lavoratori, devono essere segregate,
durante il funzionamento, mediante barriere atte ad evitare il contatto accidentale con dette parti in movimento.
5.2.2
I bottali da concia e le altre macchine che possono ruotare accidentalmente durante le operazioni di carico e
scarico, debbono essere provviste di un dispositivo che ne assicuri la posizione di fermo.
5.2.3
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