D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 256

ALLEGATO V
REQUISITI DI SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO COSTRUITE IN ASSENZA DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E
REGOLAMENTARI DI RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE DI PRODOTTO, O MESSE A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI
ANTECEDENTEMENTE ALLA DATA DELLA LORO EMANAZI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Allegati
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1. Le seghe a nastro devono avere i volani di rinvio del nastro completamente protetti. La protezione deve
estendersi anche alle corone dei volani in modo da trattenere il nastro in caso di rottura.
2. Il nastro deve essere protetto contro il contatto accidentale in tutto il suo percorso che non risulta compreso nelle
protezioni di cui al
ad eccezione del tratto strettamente necessario per la lavorazione.
5.5.3
Le seghe circolari fisse devono essere provviste:
a)
di una solida cuffia registrabile atta a evitare il contatto accidentale del lavoratore con la lama e ad intercettare
le schegge;
b)
di coltello divisore in acciaio, quando la macchina è usata per segare tavolame in lungo, applicato
posteriormente alla lama a distanza di non più di 3 millimetri dalla dentatura per mantenere aperto il taglio;
c)
di schermi messi ai due lati della lama nella parte sporgente sotto la tavola di lavoro in modo da impedirne il
contatto.
Qualora per esigenze tecniche non sia possibile l’adozione del dispositivo di cui alla
a)
,
si deve applicare
uno schermo paraschegge di dimensioni appropriate.
5.5.4
Le seghe circolari a pendolo, a bilanciere e simili devono essere provviste di cuffie di protezione conformate in
modo che durante la lavorazione rimanga scoperto il solo tratto attivo del disco.
Le seghe circolari a pendolo e simili devono essere inoltre provviste di un dispositivo di sicurezza atto ad impedire
che la lama possa uscire fuori dal banco dalla parte del lavoratore in caso di rottura dell’organo tirante.
5.5.5
Le pialle a filo devono avere il portalame di forma cilindrica e provvisto di scanalature di larghezza non superiore a
12 millimetri per l’eliminazione dei trucioli.
La distanza fra i bordi dell’apertura del banco di lavoro e il filo tagliente delle lame deve essere limitata al minimo
indispensabile rispetto alle esigenze della lavorazione.
Le pialle a filo devono inoltre essere provviste di un riparo registrabile a mano o di altro idoneo dispositivo per la
copertura del portalame o almeno del tratto di questo eccedente la zona di lavorazione in relazione alle dimensioni
ed alla forma del materiale da piallare.
5.5.6
Le pialle a spessore devono essere munite di un dispositivo atto ad impedire il rifiuto del pezzo o dei pezzi in
lavorazione.
5.5.7
Le fresatrici da legno devono essere provviste di mezzi di protezione atti ad evitare che le mani del lavoratore
possano venire accidentalmente in contatto con l’utensile. Tali mezzi debbono essere adatti alle singole lavorazioni
ed applicati sia nei lavori con guida che in quelli senza guida.
Richiami all’Allegato V, parte II, punto 5.5:
-
5.6 Presse e cesoie
5.6.1
1. Le presse, le trance e le macchine simili debbono essere munite di ripari dispositivi atti ad evitare che le mani o
altre parti del corpo dei lavoratori siano offese dal punzone o da altri organi mobili lavoratori.
2. Tali ripari o dispositivi, a seconda del tipo della macchina o delle esigenze della lavorazione, possono essere
costituiti da:
a)
schermi fissi che permettono il passaggio dei materiali nella zona di lavoro pericolosa, ma non quello delle
mani del lavoratore;
b)
schermi mobili di completa protezione della zona pericolosa, che non consentano il movimento del punzone se
non quando sono nella posizione di chiusura;
c)
apparecchi scansamano comandati automaticamente dagli organi mobili della macchina;
d)
dispositivi che impediscano la discesa del punzone quando le mani o altre parti del corpo dei lavoratori si
trovino in posizione di pericolo.
I dispositivi di sicurezza consistenti nel comando obbligato della macchina per mezzo di due organi da manovrarsi
contemporaneamente con ambo le mani, possono essere ritenuti sufficienti soltanto nel caso che alla macchina sia
addetto un solo lavoratore. I suddetti ripari e dispositivi di sicurezza possono essere omessi quando la macchina
sia provvista di apparecchi automatici o semi automatici di alimentazione.
5.6.2
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