ALLEGATO V
REQUISITI DI SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO COSTRUITE IN ASSENZA DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E
REGOLAMENTARI DI RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE DI PRODOTTO, O MESSE A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI
ANTECEDENTEMENTE ALLA DATA DELLA LORO EMANAZI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Allegati
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Se la griglia o custodia non è fissa, essa deve essere provvista del dispositivo di blocco previsto al
5.11 Macchine per filare e simili
5.11.1
Le custodie mobili degli ingranaggi, delle cremagliere e degli altri organi di movimento pericolosi degli stiratoi dei
banchi a fusi, dei filatoi, dei binatoi, dei ritorcitoi e delle altre macchine tessili simili, nonché gli sportelli delle
aperture di accesso agli stessi organi eventualmente ricavate nell’involucro esterno della macchina, devono essere
provviste del dispositivo di blocco previsto al
qualora debbano essere aperte o rimosse durante il
lavoro e gli organi pericolosi possano essere inavvertitamente raggiunti dal lavoratore.
5.11.2
L’imbocco della coppia di tamburi longitudinali di comando di fusi dei filatoi e dei ritorcitoi continui ad anello ad
aletta ed a campana, deve essere protetto, alle due estremità, mediante schermo e, longitudinalmente, con sbarre
sulle due fronti della macchina o con un riparo disposto nella zona angolare formata dai due cilindri oppure con
altro mezzo idoneo.
5.11.3
1. Il montaggio sui tamburi delle macchine indicate nel
delle funicelle di comando dei fusi deve essere
fatto a macchina ferma.
2. È tuttavia consentito il montaggio a macchina in moto, ferma restando l’osservanza delle disposizioni del
a condizione che all’operazione sia adibito personale esperto fornito di appositi attrezzi, quali anello o
asticciola con gancio.
5.11.4
I filatoi automatici intermittenti devono essere provvisti di:
a)
staffe fisse alle ruote del carro distanti non più di 6 millimetri dalle rotaie, allo scopo di evitare lo
schiacciamento dei piedi fra la ruota e la rotaia;
b)
dispositivi, quali tamponi retrattili o altri equivalenti, atti ad evitare lo schiacciamento degli arti inferiori tra il
carro ed il tampone di arresto, salvo il caso in cui questi siano disposti al disotto del banco dei cilindri alimentatori
ed in posizione tale per cui non risultino facilmente accessibili;
c)
custodie complete delle varie pulegge a gola dei comandi che non risultino già inaccessibili, atte a impedire
ogni contatto con i punti di avvolgimento delle funi;
d)
custodia cilindrica al nasello di arresto della bacchetta, allo scopo di evitare lo schiacciamento delle mani fra lo
stesso nasello e l’albero della controbacchetta.
5.12 Telai meccanici di tessitura
5.12.1
I telai meccanici di tessitura e telai meccanici per la fabbricazione di tele o tessuti metallici o di altre materie
devono essere provvisti di apparecchio guidanavetta applicato alla cassa battente, atto ad impedire la fuoruscita
della navetta dalla sua sede di corsa.
Quando l’applicazione del guidanavetta può riuscire dannosa per il prodotto, come nei casi di fabbricazione dei
tessuti molto leggeri e con l’ordito molto debole o quando la velocità della navetta è molto limitata, l’apparecchio
guidanavetta può essere sostituito da reti intelaiate, poste sui fianchi del telaio, atte ad arrestare la navetta in caso
di fuoruscita.
5.12.2
L’apparecchio guidanavetta di cui al
deve essere applicato:
a)
ai telai da cotone, lino, canapa e juta, che battono più di 80 colpi al minuto primo o aventi una luce pettine
maggiore di m 1,60, anche se usati per la fabbricazione di tessuti di altre fibre o misti, ad eccezione dei telai
adibiti alla fabbricazione dei tessuti leggeri di fantasia, per i quali l’applicazione del guidanavetta è facoltativa;
b)
ai telai da lana che battono più di 100 colpi al minuto primo o aventi luce pettine maggiore di m 2, anche se
adibiti alla fabbricazione di tessuti di altre fibre o misti.
5.12.3
L’apparecchio guidanavetta di cui al
deve essere tale che:
a)
se mobile, assuma automaticamente la posizione di lavoro (posizione attiva di protezione) non appena il telaio
è messo in moto;
b)
le due estremità laterali non distino dalla scatola delle navette più di mezza lunghezza di navetta.
L’efficienza del suddetto apparecchio deve essere assicurata mediante una costante ed accurata manutenzione.
5.12.4
Non sono ammessi apparecchi guidanavette costituiti da una unica barra avente un diametro inferiore a: