D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 265

ALLEGATO VI
DISPOSIZIONI CONCERNENTI L’USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Allegati
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3.2 Attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati
3.2.1 Quando due o più attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati sono installate o
montate in un luogo di lavoro di modo che i loro raggi d’azione si intersecano, è necessario prendere misure
appropriate per evitare la collisione tra i carichi e/o elementi delle attrezzature di lavoro stesse.
3.2.2 Nel caso di utilizzazione di attrezzature di lavoro mobili che servono al sollevamento di carichi non guidati, si
devono prendere misure onde evitare l’inclinarsi, il ribaltamento e, se del caso, lo spostamento e lo scivolamento
dell’attrezzatura di lavoro. Si deve verificare la buona esecuzione di queste misure.
3.2.3 Se l’operatore di un’attrezzatura di lavoro che serve al sollevamento di carichi non guidati non può osservare
l’intera traiettoria del carico né direttamente né per mezzo di dispositivi ausiliari in grado di fornire le informazioni
utili, deve essere designato un capomanovra in comunicazione con lui per guidarlo e devono essere prese misure
organizzative per evitare collisioni del carico suscettibili di mettere in pericolo i lavoratori.
3.2.4 I lavori devono essere organizzati in modo tale che, quando un lavoratore aggancia o sgancia manualmente
un carico, tali operazioni possano svolgersi con la massima sicurezza e, in particolare, che il lavoratore ne conservi
il controllo diretto o indiretto.
3.2.5 Tutte le operazioni di sollevamento devono essere correttamente progettate nonché adeguatamente
controllate ed eseguite al fine di tutelare la sicurezza dei lavoratori.
In particolare, quando un carico deve essere sollevato simultaneamente da due o più attrezzature di lavoro che
servono al sollevamento di carichi non guidati, si deve stabilire e applicare una procedura d’uso per garantire il
buon coordinamento degli operatori.
3.2.6 Qualora attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati non possono trattenere i
carichi in caso di interruzione parziale o totale dell’alimentazione di energia, si devono prendere misure appropriate
per evitare di esporre i lavoratori ai rischi relativi.
I carichi sospesi non devono rimanere senza sorveglianza salvo il caso in cui l’accesso alla zona di pericolo sia
precluso e il carico sia stato agganciato e sistemato con la massima sicurezza.
3.2.7. L’utilizzazione all’aria aperta di attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati deve
essere sospesa allorché le condizioni meteorologiche si degradano ad un punto tale da mettere in pericolo la
sicurezza di funzionamento esponendo così i lavoratori a rischi. Si devono adottare adeguate misure di protezione
per evitare di esporre i lavoratori ai rischi relativi e in particolare misure che impediscano il ribaltamento
dell’attrezzatura di lavoro.
3.2.8 Il sollevamento dei laterizi, pietrame, ghiaia e di altri materiali minuti deve essere effettuato esclusivamente a
mezzo di benne o cassoni metallici; non sono ammesse le piattaforme semplici e le imbracature.
LETTERE CIRCOLARI
4 Disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare persone
4.1 Sui ponti sviluppabili e simili gli operai addetti devono fare uso di idonea cintura di sicurezza.
4.2 I ponti sviluppabili devono essere usati esclusivamente per l’altezza per cui sono costruiti, senza aggiunte di
sovrastrutture.
I ponti non devono essere spostati quando su di essi si trovano lavoratori o sovraccarichi. E’ ammessa deroga
quando si tratti di lavori per le linee elettriche di contatto o dei ponti recanti la marcatura CE o costruiti secondo le
disposizioni dei Decreti di cui al
del presente decreto
, sempreché tale funzionalità risulti
esplicitamente prevista dal fabbricante.
5 Disposizioni concernenti l’uso di determinate attrezzature di lavoro
5.1. Berte a caduta libera
5.1.1. Le berte a caduta libera per la frantumazione della ghisa, dei rottami metallici o di altri materiali debbono
essere completamente circondate da robuste pareti atte ad impedire la proiezione all’esterno di frammenti di
materiale.
5.1.2. Anche l’accesso a tale recinto deve essere sistemato in modo da rispondere allo stesso scopo.
5.1.3. La manovra di sganciamento della mazza deve eseguirsi dall’esterno del recinto o comunque da posto
idoneamente protetto.
5.2 Laminatoi siderurgici e simili
5.2.1. Negli impianti di laminazione in cui si ha uscita violenta del materiale in lavorazione, quali i laminatoi
1...,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264 266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,...733
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