D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 723

DECRETI COLLEGATI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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che esso contenga almeno le indicazioni di “pericolo generico” o altri pittogrammi previsti dalla vigente normativa
(ad esempio ATEX, presenza infiammabili, tossici). Le restanti illustrazioni, non esaustive, hanno lo scopo di
richiamare le principali prescrizioni previste dalla procedura.
IMPIANTI ELETTRICI
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 2001, n.462
Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di
protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di
impianti elettrici pericolosi.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 8-01-2002
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 11;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1955, n. 547, recante norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro;
Visto il decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 settembre 1959 recante attribuzione dei
compiti e determinazione delle modalità e delle documentazioni relative all’esercizio delle verifiche e dei controlli
previste dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 299 dell’11 dicembre 1959;
Vista la normativa tecnica comunitaria UNI CEI;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, concernente regolamento recante norme
di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l’ampliamento, la ristrutturazione e la
riconversione di impianti produttivi, per l’esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonchè per la determinazione
delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell’articolo 20, com-ma 8, della legge 15 marzo 1997, n.
59;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 4
giugno 2001;
Sentita la Conferenza Stato-regioni il 22 marzo 2001;
Acquisito il parere della Camera dei deputati - XI commissione, e del Senato della Repubblica - XI commissione,
approvati nelle sedute, rispettivamente, del 26 luglio 2001 e del 1 agosto 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i
Ministri delle attività produttive, del lavoro e delle politiche sociali e della salute;
Emana
il seguente regolamento:
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1. Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti relativi alle installazioni ed ai dispositivi di protezione contro le
scariche atmosferiche, agli impianti elettrici di messa a terra e agli impianti elettrici in luoghi con pericolo di
esplosione collocati nei luoghi di lavoro.
2. Con uno o più decreti del Ministero della salute, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed
il Ministero delle attività produttive, sono dettate disposizioni volte ad adeguare le vigenti prescrizioni in materia di
realizzazione degli impianti di cui al
.
In particolare, tali decreti individuano i dispositivi di protezione contro
le scariche atmosferiche, gli impianti elettrici di messa a terra e gli impianti relativi alle installazioni elettriche in
luoghi con pericolo di esplosione.
Capo II
Impianti elettrici di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche
Art. 2. Messa in esercizio e omologazione dell’impianto
1. La messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche
atmosferiche non può essere effettuata prima della verifica eseguita dall’installatore che rilascia la dichiarazione di
conformità ai sensi della normativa vigente. La dichiarazione di conformità equivale a tutti gli effetti ad
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