D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 728

DECRETI COLLEGATI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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realizzato l'impianto nei termini previsti al
l'
.
Art. 6. Realizzazione ed installazione degli impianti
1. Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell'arte, in conformità alla normativa vigente e sono
responsabili della corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle
norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che
sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola
dell'arte.
2. Con riferimento alle attività produttive, si applicano le norme generali di sicurezza di cui all'articolo 1 del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989 e le relative modificazioni.
3. Gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano
adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all'origine dell'impianto, di protezione
contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente
corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.
Art. 7. Dichiarazione di conformità
1. Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di
funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti
realizzati nel rispetto delle norme di cui al
l'
.
Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui
al
l'
fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto di
cui al
l'
.
2. Nei casi in cui il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice l'elaborato tecnico è
costituito almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva
dell'opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti
introdotte in corso d'opera.
3. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformità, e l'attestazione di collaudo
ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento, ma tengono conto della
sicurezza e funzionalità dell'intero impianto. Nella dichiarazione di cui al
e nel progetto di cui al
l'
,
è espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell'impianto.
4. La dichiarazione di conformità è rilasciata anche dai responsabili degli uffici tecnici interni delle imprese non
installatrici di cui al
l'
,
secondo il modello di cui al
l'
del presente decreto.
5. Il contenuto dei modelli di cui agli
e
II
può essere modificato o integrato con decreto ministeriale per
esigenze di aggiornamento di natura tecnica.
6. Nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista dal presente articolo, salvo quanto previsto al
l'
,
non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito - per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in
vigore del presente decreto - da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all'albo
professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque
anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a
sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione del
l'
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da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata di cui
al
l'
operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.
Art. 8. Obblighi del committente o del proprietario
1. Il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione
straordinaria degli impianti indicati al
l'
,
ad imprese abilitate ai sensi del
l'
.
2. Il proprietario dell'impianto adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste
dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte
dall'impresa installatrice dell'impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate. Resta ferma la
responsabilità delle aziende fornitrici o distributrici, per le parti dell'impianto e delle relative componenti tecniche da
loro installate o gestite.
3. Il committente entro 30 giorni dall'allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica, acqua, negli
edifici di qualsiasi destinazione d'uso, consegna al distributore o al venditore copia della dichiarazione di conformità
dell'impianto, resa secondo
l'
,
esclusi i relativi allegati obbligatori, o copia della dichiarazione di
rispondenza prevista dal
l'
.
La medesima documentazione è consegnata nel caso di richiesta di
aumento di potenza impegnata a seguito di interventi sull'impianto, o di un aumento di potenza che senza interventi
sull'impianto determina il raggiungimento dei livelli di potenza impegnata di cui al
l'
o comunque,
per gli impianti elettrici, la potenza di 6 kw.
4. Le prescrizioni di cui al
si applicano in tutti i casi di richiesta di nuova fornitura e di variazione della
portata termica di gas.
5. Fatti salvi i provvedimenti da parte delle autorità competenti, decorso il termine di cui al
senza che
sia prodotta la dichiarazione di conformità di cui al
l'
,
il fornitore o il distributore di gas,
energia elettrica o acqua, previo congruo avviso, sospende la fornitura.
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