DECRETI COLLEGATI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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Art. 9. Certificato di agibilità
1. Il certificato di agibilità è rilasciato dalle autorità competenti previa acquisizione della dichiarazione di conformità
di cui al
nonché del certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.
Art. 10. Manutenzione degli impianti
1. La manutenzione ordinaria degli impianti di cui al
non comporta la redazione del progetto né il rilascio
dell'attestazione di collaudo, né l'osservanza dell'obbligo di cui al
fatto salvo il disposto del
successiv
2. Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e dell'attestazione di collaudo le installazioni per
apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari,
fermo restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità.
3. Per la manutenzione degli impianti di ascensori e montacarichi in servizio privato si applica il d.P.R. 30 aprile
1999, n. 162 e le altre disposizioni specifiche.
Art. 11. Deposito presso lo sportello unico per l'edilizia del progetto, della dichiarazione di conformità o del
certificato di collaudo.
1. Per il rifacimento o l'installazione di nuovi impianti di cui al
ed h)
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,
relativi ad edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità, fermi restando gli obblighi di acquisizione di
atti di assenso comunque denominati, l'impresa installatrice deposita, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori,
presso lo sportello unico per l'edilizia, di cui all'articolo 5 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 del comune ove ha sede
l'impianto, la dichiarazione di conformità ed il progetto redatto ai sensi del
o il certificato di collaudo degli
impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.
2. Per le opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti che sono connesse ad interventi
edilizi subordinati a permesso di costruire ovvero a denuncia di inizio di attività, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n.
380, il soggetto titolare del permesso di costruire o il oggetto che ha presentato la denuncia di inizio di attività
deposita il progetto degli impianti da realizzare presso lo sportello unico per l'edilizia del comune ove deve essere
realizzato l'intervento, contestualmente al progetto edilizio.
3. Lo sportello unico di cui all'articolo 5 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, inoltra copia della dichiarazione di
conformità alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura nella cui circoscrizione ha sede l'impresa
esecutrice dell'impianto, che provvede ai conseguenti riscontri con le risultanze del registro delle imprese o
dell'albo provinciale delle imprese artigiane, alle contestazioni e notificazioni, a norma dell'articolo 14 della legge 24
novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, delle eventuali violazioni accertate, ed alla irrogazione delle
sanzioni pecuniarie ai sensi degli articoli 20, comma 1, e 42, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112.
Art. 12. Contenuto del cartello informativo
1. All'inizio dei lavori per la costruzione o ristrutturazione dell'edificio contenente gli impianti di cui al
l'impresa installatrice affigge un cartello da cui risultino i propri dati identificativi, se è prevista la redazione del
progetto da parte dei soggetti indicati al
il nome del progettista dell'impianto o degli impianti.
Art. 13. Documentazione
(articolo abrogato dall'articolo 35, comma 2, legge n. 133 del 2008)
Art. 14. Finanziamento dell'attività di normazione tecnica
1. In attuazione dell'articolo 8 della legge n. 46/1990, all'attività di normazione tecnica svolta dall'UNI e dal CEI è
destinato il tre per cento del contributo dovuto annualmente dall'Istituto nazionale per la assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL) per l'attività di ricerca ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 giugno
1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597.
2. La somma di cui al
calcolata sull'ammontare del contributo versato dall'INAIL è iscritta a carico di un
apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per il 2007 e a carico
delle proiezioni del corrispondente capitolo per gli anni seguenti.
Art. 15. Sanzioni
1. Alle violazioni degli obblighi derivanti dal
del presente decreto si applicano le sanzioni amministrative
da euro 100,00 ad euro 1.000,00 con riferimento all'entità e complessità dell'impianto, al grado di pericolosità ed
alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.
2. Alle violazioni degli altri obblighi derivanti dal presente decreto si applicano le sanzioni amministrative da euro
1.000,00 ad euro 10.000,00 con riferimento all'entità e complessità dell'impianto, al grado di pericolosità ed
alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.
3. Le violazioni comunque accertate, anche attraverso verifica, a carico delle imprese installatrici sono comunicate
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Commento personale:
la lettera h) dell’art.1 comma 2 è mancante