DECRETI COLLEGATI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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realizzazione degli impianti aziendali ed alla loro manutenzione i cui responsabili posseggono i requisiti tecnico-
professionali previsti dal
d) ordinaria manutenzione: gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d'uso, nonché a far fronte ad
eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura
dell'impianto su cui si interviene o la sua destinazione d'uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa
tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore;
e) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica: i circuiti di
alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con esclusione degli equipaggiamenti
elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi elettrici in genere. Nell'ambito degli impianti elettrici
rientrano anche quelli di autoproduzione di energia fino a 20 kw nominale, gli impianti per l'automazione di
porte, cancelli e barriere, nonché quelli posti all'esterno di edifici se gli stessi sono collegati, anche solo
funzionalmente, agli edifici;
f) impianti radiotelevisivi ed elettronici: le componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla
ricezione dei segnali e dei dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa alimentati a
tensione inferiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua, mentre le componenti alimentate
a tensione superiore, nonché i sistemi di protezione contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti
all'impianto elettrico; ai fini dell'autorizzazione, dell'installazione e degli ampliamenti degli impianti telefonici e
di telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica, si applica la normativa specifica vigente;
g) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas: l'insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori,
dal punto di consegna del gas, anche in forma liquida, fino agli apparecchi utilizzatori, l'installazione ed i
collegamenti dei medesimi, le predisposizioni edili e meccaniche per l'aerazione e la ventilazione dei locali in
cui deve essere installato l'impianto, le predisposizioni edili e meccaniche per lo scarico all'esterno dei
prodotti della combustione;
h) impianti di protezione antincendio: gli impianti di alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo
automatico e manuale nonché gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e d'incendio;
i) CEI: Comitato Elettrotecnico Italiano;
l) UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione.
Art. 3. Imprese abilitate
1. Le imprese, iscritte nel registro delle imprese di cui al d.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 e successive
modificazioni, di seguito registro delle imprese, o nell'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8
agosto 1985, n. 443, di seguito albo delle imprese artigiane, sono abilitate all'esercizio delle attività di cui al
se l'imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto
formale, è in possesso dei requisiti professionali di cui al
2. Il responsabile tecnico di cui al
svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile
con ogni altra attività continuativa.
3. Le imprese che intendono esercitare le attività relative agli impianti di cui al
presentano la
dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni,
indicando specificatamente per quali lettera e quale voce, di quelle elencate nel medesimo
intendono esercitare l'attività e dichiarano, altresì, il possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui al
richiesti per i lavori da realizzare.
4. Le imprese artigiane presentano la dichiarazione di cui al
unitamente alla domanda d'iscrizione
all'albo delle imprese artigiane per la verifica del possesso dei prescritti requisiti tecnico-professionali e il
conseguente riconoscimento della qualifica artigiana. Le altre imprese presentano la dichiarazione di cui al
unitamente alla domanda di iscrizione, presso l'ufficio del registro delle imprese.
5. Le imprese non installatrici, che dispongono di uffici tecnici interni sono autorizzate all'installazione, alla
trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti, relativi esclusivamente alle proprie strutture
interne e nei limiti della tipologia di lavori per i quali il responsabile possiede i requisiti previsti al
6. Le imprese, di cui ai
e
alle quali sono stati riconosciuti i requisiti tecnico-professionali, hanno
diritto ad un certificato di riconoscimento, secondo i modelli approvati con decreto del Ministro dell'industria del
commercio e dell'artigianato dell'11 giugno 1992. Il certificato è rilasciato dalle competenti commissioni provinciali
per l'artigianato, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, o dalle competenti camere di
commercio, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni.
Art. 4. Requisiti tecnico-professionali
1. I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti:
a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente
riconosciuta;
b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione
relativa al settore delle attività di cui al
presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti
da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del
settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui al
è di un anno;