D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 727

DECRETI COLLEGATI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo
un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del
settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui al
l'
è di due anni;
d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si
riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello
computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore
con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di
manutenzione degli impianti di cui al
l'
.
2. I periodi di inserimento di cui alle
e
c)
e le prestazioni lavorative di cui alla
possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da parte del
titolare, dei soci e dei collaboratori familiari. Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnico-professionali ai
sensi del
l'
il titolare dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione
tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni. Per le attività
di cui all
a
,
tale periodo non può essere inferiore a quattro anni.
Art. 5. Progettazione degli impianti
1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui al
l'
,
b)
,
c)
,
d)
,
e)
,
g)
,
è redatto un progetto. Fatta salva l'osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione,
nei casi indicati al
,
il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la
specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato al
l'
,
è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.
2. Il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento, è redatto da un professionista iscritto agli albi
professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:
a) impianti di cui al
l'
,
per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di
singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di singole unità
abitative di superficie superiore a 400 mq;
b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali
è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli
alimentatori;
c) impianti di cui al
l'
,
relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al
commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V,
inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza
impegnata superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 mq;
d) impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a
normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di
esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in
edifici di volume superiore a 200 mc;
e) impianti di cui al
l'
relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono
con impianti elettrici con obbligo di progettazione;
f) impianti di cui al
l'
,
dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché impianti
di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000
frigorie/ora;
g) impianti di cui al
l'
,
relativi alla distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili
con portata termica superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas
medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio;
h) impianti di cui al
l'
,
se sono inseriti in un'attività soggetta al rilascio del
certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli
apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.
3. I progetti degli impianti sono elaborati secondo la regola dell'arte. I progetti elaborati in conformità alla vigente
normativa e alle indicazioni delle guide e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti
agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si
considerano redatti secondo la regola dell'arte.
4. I progetti contengono almeno gli schemi dell'impianto e i disegni planimetrici nonché una relazione tecnica sulla
consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con
particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di
prevenzione e di sicurezza da adottare. Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di
esplosione, particolare attenzione è posta nella scelta dei materiali e componenti da utilizzare nel rispetto della
specifica normativa tecnica vigente.
5. Se l'impianto a base di progetto è variato in corso d'opera, il progetto presentato è integrato con la necessaria
documentazione tecnica attestante le varianti, alle quali, oltre che al progetto, l'installatore è tenuto a fare
riferimento nella dichiarazione di conformità.
6. Il progetto, di cui al
,
è depositato presso lo sportello unico per l'edilizia del comune in cui deve essere
1...,717,718,719,720,721,722,723,724,725,726 728,729,730,731,732,733
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