Decreto legislatico 81/2008 - page 4

2.06 - Cosa significa per il medico competente fornire “informazioni raccolte dalla
sorveglianza sanitaria, comprese…..quelle reperibili nella letteratura scientifica?”
2.07 - Quali sono oggi i metodi e le strumentazioni per fare una misurazione corretta del
rumore ? A quale indicazioni tecniche riferirsi ?
2.08 - Cosa significa “incertezza delle misure”?
2.09 - In quali occasioni occorre tener conto del prolungamento del periodo di esposizione al
rumore oltre l’orario di lavoro normale, in locali di cui è responsabile il datore di
lavoro?
2.10 - Alla luce delle indicazioni del DLgs.81/05, Capo II, come deve essere strutturata e che
cosa deve riportare la Relazione Tecnica ?
2.11 - Quando reputare significative le oscillazione del L
EX
giornaliero che richiedono il
passaggio al dato settimanale ?
2.12 - Come presentare il dato di esposizioni molto variabili su tempi lunghi (oltre la
settimana)? Ovvero cosa significa per il personale qualificato che fa la valutazione del
rischio il considerare “il livello settimanale massimo ricorrente” ?
2.13 - Come misurare il rumore impulsivo e come tenerne conto ?
2.14 - Con quali modalità operative si valuta l’efficacia dei DPI uditivi che il DLgs.81/2008
esplicitamente richiede all’art.193, comma 1, lettera d) ?
2.15 – Nel caso di esposizioni a livelli di rischio molto variabili è necessario adottare più di un
DPI-uditivo ?
2.16 - Con quali modalità operative si valuta il rispetto dei valori limite d’esposizione (VLE:
87 dB(A) e 140 dB(C)) tenuto conto dell’attenuazione prodotta dai DPI uditivi ?
2.17 Per decidere la classificazione dei lavoratori nelle diverse classi di rischio è necessario
che vi sia il superamento o della sola pressione acustica di picco ovvero del solo livello
di esposizione giornaliera/settimanale al rumore oppure è invece necessario che siano
superati entrambi ?
2.18 - Si tiene conto dell’efficacia dei DPI-u per decidere le misure di prevenzione ?
2.19 - Le aziende hanno obblighi di riduzione del rischio al di sotto dei valori inferiori di
azione (80 dB(A) / 135 dB(C))? La loro omissione può essere oggetto di sanzioni ?
2.20 – Come si effettua la valutazione del rischio nei cantieri temporanei o mobili ?
2.21 - Quali sono gli obblighi formali delle aziende che occupano sino a 10 occupati dal punto
di vista delle documentazioni ?
2.22 - Come deve essere fatto il programma delle misure tecniche e organizzative ex art.192,
comma 2, quando si superano gli 80 dB(A) / 135 dB(C) ?
2.23 - Quali le indicazioni su segnaletica e perimetrazione ?
2.24 - Quali sono degli esempi di ambienti utilizzati come locali di riposo nei quali il rumore
deve essere ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e con le loro condizioni di
utilizzo (art. 192, comma 4) ?
2.25 – In attesa delle linee guida ex art.198, a quali obblighi debbono attenersi i datori di
lavoro nei settori della musica, delle attività ricreative e dei call center ?
2.26 – Quando occorre fare la valutazione del rischio ed adottare le misure di prevenzione e
protezione nel caso di un nuovo insediamento produttivo o di una ristrutturazione di
un luogo di lavoro ?
2.27 – Quali sono gli obblighi dei fabbricanti delle attrezzature di lavoro in merito alla
riduzione al minimo del rischio ed alla informazione sui livelli sonori emessi ?
2.28 – In quali realtà lavorative può essere utile ricorrere alla semplificazione proposta
dall’art.191 del DLgs.81/08 ?
2.29 - Quali sono le ricadute della nuova normativa sui DUVRI ?
2.30 - Quali sono i casi in cui il comma 5-bis dell'art.190 può essere correttamente utilizzato ?
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