La risposta più concreta al quesito orienta quindi a correlare l’attivazione della formazione ed
informazione dei lavoratori all’impossibilità a poter “giustificare” un mancato approfondimento
della valutazione dei rischi o, in altre parole, alla presenza di un rischio che deve essere
dimensionato per decidere se debbano adottarsi particolari, pur minime, misure di prevenzione e
protezione.
1.11 – Quali gli obblighi e le indicazioni sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a
rischi da agenti fisici per i quali non è previsto un Capo specifico ?
Allo stato attuale si ritiene non sussistano obblighi specifici di attivare una sorveglianza sanitaria
nei confronti dei lavoratori esposti a quegli agenti fisici per i quali non è previsto un Capo specifico,
vale a dire
infrasuoni, ultrasuoni, microclima ed atmosfere iperbariche.
Si ritiene comunque opportuno fornire le seguenti raccomandazioni:
Microclima
- Indicazioni utili relative alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ad ambienti
termici severi freddi o caldi possono essere ricavate dalle indicazioni operative contenute nella
norma UNI EN ISO 12894:2002 e nelle Linee Guida
su microclima, aerazione e illuminazione nei
luoghi di lavoro redatte dal Coordinamento delle Regioni e da ISPESL ed approvate dalla
Conferenza dei Presidenti delle Regioni.
Il medico competente dovrebbe inoltre intervenire nella scelta e nelle indicazioni d’uso degli
indumenti ed altri dispositivi di protezione individuali utilizzati, fornire indicazioni sulla corretta
alimentazione come pure sulle modalità dell’assunzione di bevande e sulla loro tipologia, nonché
contribuire alla programmazione dei ritmi di lavoro e delle pause di riposo da prevedere,
quest’ultime, in locali a temperatura idonea.
Infrasuoni/ultrasuoni
- Tenuto conto degli orientamenti della letteratura, non totalmente validata
dal punto di vista scientifico, in materia di effetti degli infrasuoni e degli ultrasuoni sulla salute
umana, si segnala soltanto l’opportunità di monitorare anamnesticamente eventuali sintomi, per
altro aspecifici, quali fatica, nausea, cefalea ed acufeni e alterazioni dell’equilibrio nei soli casi di
esposizione congiunta ad ultrasuoni/solventi e/o rumore otolesivo.
Atmosfere iperbariche
- Il primo e tutt’ora principale strumento legislativo in merito alla tutela
della salute e sicurezza degli operatori iperbarici è il DPR 321/56 e s.m. che, per quanto concerne la
sorveglianza medica, fornisce gli unici obblighi ancora attualmente vigenti.
Normando tale decreto gli ormai obsoleti lavori nei cassoni e facendo riferimento, (art.34) solo ad
una semplice “idoneità fisica”, per la valutazione della idoneità alla mansione specifica e per le
successive visite mediche periodiche, oltre all’osservanza del disposto normativo, che fornisce
comunque indicazioni relative alla periodicità delle visite mediche ed ai limiti di età per
l’ammissione al lavoro iperbarico, si ritiene utile segnalare le indicazioni predisposte, in apposite
Linee Guida, dalla Società Italiana di Medicina Subacquea ed Iperbarica (SIMSI).
È indubbio che, dovendo essere posta attenzione alla prevenzione degli eventi barotraumatici ed alla
valutazione di manifestazioni a lungo termine conseguenti all’esposizione in iperbarismo, la
sorveglianza sanitaria dovrà essere sempre finalizzata alla esclusione dei difetti dell'apparato
respiratorio, cardio-vascolare e otorinolaringoiatrico nonché delle alterazioni del sistema
neurologico e psichico.
La valutazione dei rischi connessi con le varie tipologie di lavoro che espongono ad atmosfere
iperbariche quali le operazioni in immersione subacquea (in apnea, con sistema di respirazione
autonomo, con sistemi di respirazione collegati alla superficie o con sistemi di respirazione collegati
ad habitat iperbarico) e/o le operazioni in ambiente iperbarico a secco (attività in tunnel o cassoni ad
aria compressa ed attività in camere iperbariche) porterà, di volta in volta, ad identificare nello