Decreto legislatico 81/2008 - page 16

2.03 - Cosa significa per il personale qualificato che fa la valutazione del rischio il “tener
conto……dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore”?
I lavoratori particolarmente sensibili al rischio di esposizione a rumore, citati all’art.190, comma 1,
lettera c), del DLgs.81/08 come soggetti di cui tener conto ai fini della valutazione specifica sono
rappresentati:
-
dagli esempi esplicitati dal legislatore quali i minori (L.977/67 e s.m.) e le lavoratrici in
gravidanza (DLgs.151/01);
-
da quei lavoratori che risultano essere ipersensibili al rischio in ragione, ad esempio, di
patologie, di terapie o di ipersuscettibilità individuale.
Il personale qualificato che effettua la valutazione indicherà l’esigenza delle particolari tutele
previste dalle normative o dalla letteratura rispetto ai gruppi di lavoratori particolarmente sensibili.
Sarà invece compito del medico competente, attraverso l’espressione del giudizio di idoneità alla
mansione specifica, indicare le particolari e specifiche misure di tutela per i singoli lavoratori
risultati a visita medica ipersensibili al rischio.
2.04 - Cosa significa per il personale qualificato che fa la valutazione del rischio che il datore
di lavoro deve tener conto “… dell’interazione fra rumore e sostanze ototossiche … e
vibrazioni”?
L’art.190, comma 1, lettera d) esplicita che la valutazione del rischio rumore comprende e comporta
la raccolta tanto di un insieme di informazioni acustiche quanto di informazioni sulle condizioni più
generali della condizione espositiva del lavoratore.
Poiché al consulente può anche solo essere richiesta la valutazione del rischio rumore (e non già del
rischio chimico e/o delle vibrazioni) si reputa che il valutatore debba, sentito il R-SPP, indicare (con
un dato solo qualitativo) le mansioni per le quali è presente una concomitante esposizione a
sostanze ototossiche (indicando il nome della sostanza) e/o a vibrazioni (precisando se HAV o
WBV).
Nell’informazione finale sui livelli di rischio, a fianco dei dati acustici andrà così indicata anche la
presenza di ototossici e/o vibrazioni (vedi esempio di
Figura 1
) di modo che il datore di lavoro
possa porre ancor maggiore attenzione alla bonifica di questi rischi per la salute e il medico
competente possa avere le dovute attenzioni o illustrare individualmente le indicazioni particolari
per questi esposti.
Figura 1:
schema di quadro finale sinottico delle informazioni acustiche e non, rilevanti ai fini della
valutazione del rischio rumore
Cognome
e Nome
Mansione
Parametro
di
riferimento
L
EX
in dB(A)
L
picco,C
in dB(C)
Esposizione
a vibrazioni
Esposizione
a ototossici
Rumori
impulsivi
C4 N4
C5 N5
C8 N8
Sbavatore
Sbavatore
Magazziniere-Raddrizz.tubi
L
EX,8h
L
EX,8h
L
picco,C
95,5
95,5
83,8
132
132
138
HAV
HAV
no
no
no
no
no
no
no
C6 N6
Fresatore
L
EX,w
86,3
108
HAV
no
no
C1 N1
C2 N2
C3 N3
Addetti Presse e Cesoie
Addetti Presse e Cesoie
Addetti Presse e Cesoie
L
EX,8h
L
EX,8h
L
EX,8h
81,0
81,0
81,0
125
125
125
WBV
WBV
WBV
no
no
no
si
si
si
C7 N7
Carrellista – Lavaggio pezzi
L
EX,w
81,8
112
WBV
Tricloro-
etilene
si
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...101
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