Decreto legislatico 81/2008 - page 24

assicurarne il rispetto e per promuovere ed organizzare la cooperazione, il coordinamento e
l’informazione reciproca tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi, in relazione alle
possibili interferenze tra le diverse attività lavorative presenti nel cantiere.
b) Piano operativo di sicurezza (POS)
I datori di lavoro, acquisite le previsioni dei Coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione,
potranno verificare, prima dell’avvio dell’attività, se le condizioni di lavoro previste in quello
specifico cantiere sono compatibili con i livelli di prevenzione e protezione adottati per i propri
lavoratori, cioè potranno e dovranno verificare l’attendibilità della valutazione del rischio rumore
specifica della propria azienda in quel determinato cantiere.
Inoltre, il POS conterrà quanto meno le informazioni (livelli di emissione e fasi di utilizzo) relative
alle attrezzature utilizzate che potrebbero comportare il superamento del valore inferiore di azione e
le fasi lavorative nelle quali verranno utilizzate.
2.21 - Quali sono gli obblighi formali delle aziende che occupano sino a 10 occupati dal punto
di vista delle documentazioni ?
L’art.190, al comma 5 indica che la valutazione del rischio rumore è documentata in conformità
all'articolo 28, comma 2 del DLgs.81/2008 e il comma 5 dell’art.29 del DLgs.81/2008 stabilisce che
nelle aziende fino a 10 occupati il datore di lavoro effettua la valutazione dei rischi sulla base delle
procedure standardizzate recepite con Decreto Interministeriale di cui all’art. 6, comma 8, lettera
f).
Ad ogni modo i datori di lavoro, in attesa dell’entrata in vigore del sopra citato Decreto
Interministeriale e comunque non oltre il 30/6/2012 possono “autocertificare” l’effettuazione della
valutazione dei rischi.
Tuttavia, l’art.181 comma 2 DLgs. 81/2008 precisa che la valutazione dei rischi derivanti da
esposizione ad agenti fisici è effettuata da personale qualificato nell’ambito del servizio di
prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia e che i dati ottenuti dalla
valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di esposizione costituiscono parte integrante del
documento di valutazione.
L’azienda deve quindi disporre quanto meno di una documentazione nella quale risulti
l’identificazione delle sorgenti, degli esposti e in quale classe di rischio questi ultimi sono stati
collocati ai fini della adozione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti e tutto questo
per valutazione di personale qualificato.
L’indicazione operativa per le aziende è quella di richiedere sempre una Relazione tecnica a firma
del personale qualificato (sia che la valutazione preveda misurazioni, sia che non le preveda) a
sostegno del Documento di valutazione o dell’autocertificazione.
2.22 - Come deve essere fatto il programma delle misure tecniche e organizzative ex art.192,
comma 2, quando si superano gli 85 dB(A) / 137 dB(C) ?
Alla luce del DLgs.106/2009, il programma delle misure tecniche ed organizzative ex art.192,
comma 2, deve essere presente nel documento di valutazione di tutte le aziende che hanno esposti al
di sopra dei valori superiori di azione (85 dB(A) e/o 137 dB(C)).
Si tratta del dispositivo più importante introdotto dalla Direttiva 2003/10/CE perché è indirizzato
alla riduzione del rischio con le misure di carattere tecnico ed organizzativo che, come noto (vedi
art. 15, lettera i, DLgs.81/2008), devono essere privilegiate rispetto a quelle di carattere individuale.
È quindi anche il dispositivo da presidiare con maggiore attenzione in fase di vigilanza.
Come prima indicazione si consiglia che tale programma contenga almeno i seguenti elementi:
-
elenco delle attività per le quali vi è il superamento dei valori superiori di azione, descritti
tanto con i livelli r.m.s. e di picco presenti che per i tempi di esposizione a tali livelli;
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