-
Indicazioni per la riduzione del rischio (… per L
EX
> 85 dB(A) / L
picco,C
> 137 dB(C); vedi punto
2.22
)
-
Valutazione del rispetto dei VLE (…per L
EX
> 87 dB(A) / L
picco,C
> 140 dB(C))
-
Conclusioni (quadro sinottico del rischio con i dati acustici –L
EX
e L
Cpicco
- degli esposti ad oltre
80 dB(A) o 135 dB(C), con indicate le condizioni di rischio indicate all’art.190, comma 1
(rumori impulsivi, ototossici, vibrazioni, …), aree con L
Aeq
> 85 dB(A) e/o L
picco,C
> 137 dB(C),
indicazioni per la riduzione del rischio)
Nel caso di valutazione senza misurazioni la Relazione Tecnica dovrà comunque indicare:
-
Premessa (ditta, date, personale qualificato, strumentazione …)
-
Layout (piantina e nomenclatura: produzione, macchine, esposti …)
-
Valutazione della presenza delle condizioni di rischio indicate all’art.190, comma 1 (rumori
impulsivi, ototossici, vibrazioni, …)
-
Indicazione delle motivazioni che escludono il superamento dei valori di azione inferiori
-
Conclusioni con eventuali indicazioni specifiche per la riduzione del rischio.
2.11 - Quando reputare significative le oscillazione del L
EX
giornaliero che richiedono il
passaggio al dato settimanale ?
Ai fini dell’applicazione del Capo II del Titolo VIII del DLgs.81/2008 si fornisce l’indicazione di
reputare significativa una variabilità che classifica il lavoratore in una fascia di rischio diversa a
seconda che la stima venga fatta sul livello giornaliero o su quello settimanale.
Su questo punto si è espressa anche la norma UNI 9432:2008 sostenendo che la decisione è a
discrezione del valutatore che, in base alla ricognizione sull’ambiente di lavoro, può operare:
a)
selezionando la giornata lavorativa a massimo rischio ricorrente (metodo più rapido, più
cautelativo, meno oneroso, meno preciso);
b)
facendo la valutazione su tutta la settimana (metodo meno rapido, meno cautelativo, più oneroso,
più preciso).
Si ricorda che la stima sul livello settimanale in sostituzione del livello giornaliero può essere
effettuata verificando, mediante idoneo controllo, il rispetto del valore limite di esposizione e
adottando adeguate misure (da indicare nella Relazione Tecnica) per ridurre al minimo i rischi
associati a tali attività in accordo con quanto previsto dall’articolo 189, comma 2.
2.12 - Come presentare il dato di esposizioni molto variabili su tempi lunghi (oltre la
settimana)? Ovvero cosa significa per il personale qualificato che fa la valutazione del
rischio il considerare “il livello settimanale massimo ricorrente” ?
Occorre innanzitutto ribadire che il DLgs.81/2008, come già i precedenti Titolo V-bis del
DLgs.626/94 e DLgs.277/91, fa esplicito riferimento alla settimana come intervallo di tempo
massimo sul quale valutare l’esposizione.
Si evidenzia che il valore di L
EX
da indicare in relazione sarà quello della settimana ricorrente a
massimo rischio quando la variabilità del fenomeno acustico è ampia e trascende il limite
settimanale, come già indicato nelle Linee Guida per la Valutazione del rischio prodotte da ISPESL
e dal Coordinamento Tecnico delle Regioni (punto 3.2.3).
Da un punto di vista statistico riferirsi alla settimana ricorrente a massimo rischio può essere visto
come l’indicare quel livello di esposizione che tutela il lavoratore nel 95% delle situazioni
lavorative ipotizzabili. In termini ancor più diretti tale condizione può essere identificata nella
seconda settimana peggiore dal punto di vista dell’esposizione a rumore che è intervenuta nell’anno
precedente e che è ragionevole attendersi negli anni successivi.