livello di potenza acustica è sostituito dall'indicazione dei livelli di pressione acustica
continui equivalenti in appositi punti intorno alla macchina;
3)
se la macchina è dotata di cabina nel posto di guida, quest'ultima deve essere progettata, costruita
e/o attrezzata in modo da assicurare che il conducente sia protetto da rumore eccessivo (punto
3.2.1.). Questo RES del posto di guida si applica anche alle macchine non mobili adibite a
operazioni di sollevamento (punto 4.2.1.1.).
2.28 – In quali realtà lavorative può essere utile ricorrere alla semplificazione proposta
dall’art.191 del DLgs.81/08 ?
In questa situazione ricadono quelle attività non contraddistinte da modalità espositive costanti né
nell’arco delle giornata né in quella settimanale, tali per cui la ricerca delle situazioni ricorrenti a
massimo rischio o la determinazione dei valori espositivi su base statistica si rivelerebbe oltremodo
faticosa e dispendiosa a fronte di un risultato prevedibilmente elevato.
Potrebbero ad esempio ricadervi:
lavoratori operanti in cantieri temporanei o mobili con attività molto diversificate (poco
specializzate) e/o con uso apprezzabile (almeno una decina di giornate/anno) di macchine
rumorose;
lavoratori operanti nel settore dell’agricoltura ove si effettuino lavorazioni diversificate con
ciclicità annuale e caratterizzate da periodi (almeno una decina di giornate/anno) ad elevata
esposizione a rumore (es.: lavorazioni con macchine agricole);
lavoratori dell’industria di trasformazione agro-alimentare collegate all’agricoltura (cantine,
aziende per la lavorazione della verdura o della frutta …);
addetti lavorazioni del legno che prevedono l’impiego di macchine rumorose per produzioni
che si svolgono di rado, ma almeno per una decina di giornate/anno;
addetti del comparto delle fonderie di seconda fusione con produzioni di getti “fuori serie”;
lavoratori di aziende di servizio che impiegano martelli demolitori o mole da taglio per
tracciatura d’impianti con frequenza modesta e variabile nel tempo.
2.29 - Quali sono le ricadute della nuova normativa sui DUVRI ?
In riferimento al Capo II, il datore di lavoro committente nel redigere nei casi previsti il documento
unico di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI) di cui all’art.26, comma 3, del DLgs.81/2008,
terrà conto dei rischi per i lavoratori relativamente all’esposizione a rumore e dovrà individuare le
misure di prevenzione e protezione da adottarsi per ridurre al minimo i rischi derivanti dalle
possibili interferenze (coordinamento delle diverse attività, limitazione della durata delle
esposizioni, impiego DPI, etc…) ad esempio indicando i luoghi di lavoro dove i lavoratori
potrebbero essere esposti a rumori che superano i livelli inferiori di azione e precisando le misure di
prevenzione e protezione da adottarsi (momenti nei quali si verificano le interferenze, esigenze di
impiego dei DPI-uditivi, di formazione/informazione, di controllo sanitario, di limitazione della
durata delle esposizioni …).
2.30 - Quali sono i casi in cui il comma 5-bis dell'art.190 può essere correttamente utilizzato ?
Il comma 5-bis dell’art.190 del DLgs.81/2008 così come integrato e corretto dal DLgs.106/2009 è
stato desunto dal precedente art.103 e “trasferito” nel Titolo VIII con lo scopo di poter essere
utilizzato in tutte le situazioni in cui occorra disporre di una previsione dei livelli di rumore senza
che questo sia più limitato al solo settore dei cantieri temporanei o mobili.