Decreto legislatico 81/2008 - page 31

3.07 - Ai fini della valutazione del rischio quando è ammissibile ricorrere ai dati dei
produttori e come bisogna utilizzare tali dati ?
L’art.202, comma 2, del DLgs.81/2008 stabilisce una sequenza gerarchica la quale prevede che la
valutazione del rischio sia effettuata utilizzando i dati rilevati sul campo presenti nelle banche dati
di Regioni o ISPESL o, in loro assenza, i dati dei produttori.
Se la valutazione è effettuata a partire dai dati forniti dai produttori, nel caso di HAV occorre far
riferimento alle metodologie stabilite dalla “Linea Guida UNI CEN/TR 15350
Vibrazioni
meccaniche - Linee guida per la valutazione dell’esposizione al sistema mano–braccio partendo
dalle informazioni disponibili, comprese quelle fornite dal fabbricante della macchina.
Ai fini dell’applicabilità di tali linee guida è necessario che le condizioni operative di impiego del
macchinario oggetto di valutazione siano contemplate dalla Linea Guida stessa e che il macchinario
sia in buone condizioni di manutenzione. In caso contrario non è possibile individuare gli
appropriati fattori moltiplicativi che consentono la stima del valore nelle reali condizioni di impiego
del macchinario, a partire dal dato di certificazione, con un grado di incertezza accettabile.
Qualora il libretto di istruzioni ed uso fornito dal produttore riporti i coefficienti moltiplicativi che
consentono di stimare i dati in campo a partire dai dati di certificazione, occorrerà usare questi
ultimi e non i dati forniti nella Linea Guida UNI CEN/TR 15350. Tali dati inerenti la stima
dell’esposizione in campo a partire dai dati di certificazione per le differenti condizioni di impiego
previste per il macchinario dovranno obbligatoriamente essere riportati nei libretti di istruzione ed
uso ai sensi della Nuova Direttiva Macchine (la 2006/42/CE) sia per l’esposizione ad HAV che
WBV.
Pertanto, ai fini della valutazione del rischio:
-
qualora il libretto di istruzioni riporti i coefficienti moltiplicativi in relazione a differenti
condizioni di impiego in campo, il valore di emissione dichiarato va moltiplicato per i fattori
correttivi indicati dal costruttore, rispondenti alle effettive condizioni di impiego del
macchinario;
-
qualora il dato certificato indichi un valore di vibrazioni e il libretto di istruzioni non riporti
alcun coefficiente moltiplicativo, il dato certificato va moltiplicato per i fattori correttivi dedotti
dal rapporto tecnico UNI/CEN/TR 15350:2006 e riportati nelle istruzioni in premessa della
BDV. In pratica, a seconda dell’attrezzo, si dovrà moltiplicare il valore di accelerazione
dichiarato dal produttore per un fattore di amplificazione che varia tra 1 e 2;
-
qualora il dato riportato sia la generica dicitura “a
w
< 2,5 m/s
2
” ed il costruttore non riporti altri
dati, si suggerisce cautelativamente di utilizzare il valore 2,5 m/s
2
moltiplicato per l’opportuno
fattore di correzione, ovvero procedere a verifica strumentale in campo.
Per le esposizioni WBV vanno applicati i fattori correttivi per le differenti condizioni di impiego
qualora essi siano indicati sul libretto di istruzioni ed uso fornito dal produttore. Si ricorda che i
valori di certificazione forniti dai produttori sono riferiti ad attrezzature in buone condizioni di
manutenzione per cui si raccomanda di sottoporre ad un programma di manutenzione adeguato le
attrezzature.
In particolare, i dati dichiarati dal produttore non sono rappresentativi della reale esposizione WBV
in campo se:
a)
i sedili sono rotti o in cattive condizioni di manutenzione;
b)
i sedili regolabili in peso non sono regolati in maniera adeguata dal lavoratore o se il sistema
di regolazione è rotto;
c)
i pneumatici e gli ammortizzatori non sono in buone condizioni di manutenzione.
Infine si sottolinea che ai fini della valutazione del rischio è necessario prendere in esame anche
altri fattori, quali posture, modalità di prensione degli utensili, modalità espositive che concorrono
all’incremento del rischio, di cui all’art.202 punto 5, che possono essere valutati solo tramite
osservazione diretta delle condizioni di lavoro in campo.
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